“In nome del popolo italiano”. È il titolo di un film sceneggiato e diretto da Dino Risi, uscito nelle sale 51 anni fa. Un giudice istruttore (impersonato da Ugo Tognazzi) indaga sulla morte di una ragazza, i principali sospetti ricadono su un industriale (Vittorio Gasmann): con lo scorrere dei minuti la vicenda assume i contorni di un duello personale tra lo spregiudicato indagato e l’ostinato inquisitore, amareggiato dalla corruzione dilagante anche nelle aule di giustizia. Smantellato il falso alibi, convinto di avere indizi inequivocabili, manda a processo l’industriale che, condannato e uscito di senno, verrà rinchiuso in manicomio. È qui che entra in scena tutta la maestria di Dino Risi: il magistrato legge il diario della ragazza, capisce che l’industriale è innocente. È allora tormentato dal dubbio: scagionarlo o no? Si convince che la giustizia debba sempre trionfare, sarà però una scena a fargli cambiare idea. Gli italiani festeggiano per le strade la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra, le urla e gli atti di teppismo dei tifosi festanti sono per il giudice i peggiori vizi dell’italiano cialtrone che lui identifica nell’imprenditore. Tra le fiamme di un’auto brucia il diario: l’innocente resterà così condannato per un reato che non ha commesso.
In nome del popolo italiano. Con questa formula iniziano tutti le sentenze della giustizia italiana, quella civile, quella penale, quella amministrativa. Comincia così pure quella assunta dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato sul ricorso numero 4562, proposto dalla curatela del fallito Chievo Verona contro Figc, Coni e Lega serie B, che chiedeva la riforma della sentenza del Tar Lazio. L’animata udienza a Palazzo Spada s’era svolta il 6 ottobre, il 10 novembre è stato pubblicato il giudizio con le motivazioni del collegio (presidente Lotti, estensore Santini, consiglieri Manca, Rovelli e Fantini): in sintesi la sentenza conferma il giudizio del Tar, ribadisce la legittimità delle scelte operate dalla Figc, rigetta le istanze del club veneto. “L’appello è infondato e deve essere rigettato”, scrivono. Sono diciotto le pagine che mettono così il punto a una vicenda nata un anno e mezzo fa – curiosamente anche qui come nel film di Risi – negli stessi giorni in cui un’Italia ebbra festeggiava la conquista dell’Europeo superando in finale l’Inghilterra. Era infatti proprio il luglio del 2021 quando il consiglio federale, dopo aver letto il parere della Covisoc, rigettava la domanda d’iscrizione del Chievo Verona al campionato di serie B perché non in regola con i pagamenti verso il Fisco, precisamente non in regola con i pagamenti delle rate di debito tributario al 28 febbraio 2021: il debito complessivo di 17,833 milioni di euro, il versamento delle rate un adempimento necessario da allegare alla domanda di iscrizione i cui termini scadevano il 28 giugno 2021 (inciso importante, il Manuale licenze approvato in consiglio federale solo a metà maggio 2021).
Da quel giorno d’inizio estate il pallone avrebbe così cominciato a rimbalzare precipitando rovente come in un vortice da un’aula di giustizia a un’altra, imbottigliato come in un inestricabile dedalo, imprigionato dentro un labirinto infinito di ricorsi, giudizi, sentenze, tante da perderne il filo e il conto: dai tribunali della giustizia Figc al Collegio di Garanzia Coni fino agli organi di giustizia amministrativa, prima il Tar e poi il Collegio di Stato, poi di nuovo Tar e ancora e di nuovo Collegio di Stato. Un tourbillon tra ricusazioni e incompatibilità (Barreca e Perotti), intrecci e incarichi tra giustizia sportiva e amministrativa, profili costituzionali e normative d’emergenza. Un pallone diventato come un macigno, perché il Chievo aveva presentato un conto salato: oltre alla richiesta di riammissione, ben 143 milioni di euro alla Figc per la mancata iscrizione e per lo svincolo dei tesserati. Un pallone che si sarebbe trasformato presto in veleno, tra le mosse dei difensori della Figc e quelle del club poi fallito a giugno: di qui l’ingresso in scena della curatela, l’illusoria sospensiva del Collegio di Stato, il nuovo iter inframezzato da nuove richieste di ricusazione. Poi congelato per tre mesi e finalmente terminato con la decisione pubblicata ieri l’altro.
In tutto ventisette giudizi (tra cautelari e di merito), l’ultimo sbatte definitivamente la porta alle speranze del fu club scaligero al quale i giudici della Quinta sezione di Palazzo Spada (il presidente è Franco Frattini che presiedeva il Collegio di Garanzia del Coni nell’estate del 2021) almeno riconoscono l’onore delle armi, con la “compensazione delle spese di lite stante la peculiarità e la complessità delle esaminate questioni”. Una magra consolazione certo, tanto più che una riga dopo è scritta la decisione sull’appello: rigettato. Rigettato senza entrare sostanzialmente nel merito delle questioni poste dai legali De Bosio e Manzi. Respinto perché il Chievo non ha rispettato la pregiudiziale sportiva: aver cioè fatto il ricorso senza proporlo prima davanti agli organi di giustizia sportiva, argomentando i motivi aggiunti solo dopo. Quindi, prima ancora di entrare nel merito delle questioni, è arrivata la tagliola: come dire, non c’è materia su cui contendere perché il contenzioso non esiste, e dunque ecco i termini viziato, nullo, irrituale, inammissibile. Infondato. Come a dire: caro Chievo, hai sbagliato strada sin dall’inizio. I giudici amministrativi lo ripeteranno spesso: “Il Chievo doveva prima rivolgersi alla giustizia sportiva, non lo ha fatto e dunque…”. Il Chievo, sempre i giudici amministrativi, “non ha impugnato davanti agli organi di giustizia sportiva né il Manuale delle licenze né lo svincolo dei calciatori”. Sculacciato però dallo stesso collegio, stigmatizzata la condotta: “il comportamento inerte della società appellante ha impedito, in spregio al principio di leale collaborazione che deve sempre ispirare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini/imprese, di avviare un costruttivo dialogo con gli enti federali e fiscali”. Nel ricorso i legali del club avevano citato una frase di Lenin: “I fatti hanno la testa dura”. Ora formalmente toccherà ai curatori fallimentari Panozzo e Toni (è fallita anche la Paluani, l’azienda di panettoni di Campedelli, azienda ceduta all’asta per 7,2 milioni alla Sperlari) decidere se continuare nell’azione, provando a ottenere ragione: il ricorso alla Cassazione oppure alla “Corte Europea dei diritti dell’uomo” restano le opzioni sul tavolo, l’ex patron Campedelli viene descritto come stanco ma chissà, forse non ancora del tutto vinto. I tempi sarebbero comunque lunghi, almeno due anni.
Di certo la sentenza del Consiglio di Stato suona come una decisa vittoria per la Figc, per il presidente Gabriele Gravina e per l’avvocato Giancarlo Viglione, il coordinatore delle segreterie degli organi di giustizia federale che da difensore della Federcalcio ha combattuto in tutte le aule con decisione e fermezza, poi spalleggiato dal collega del Coni Alberto Angeletti. Una strategia vincente quella di Viglione, il pensiero sempre fermo, deciso. «Con questa sentenza, ancora una volta è stata confermata la legittimità dell’operato degli organi federali»: così ad esempio a luglio, quando il Collegio di Stato aveva scagionato la Figc da ogni responsabilità evidenziando come non emergessero “profili di illegittimità, allo stato della normativa vigente, dell’impugnato provvedimento della Figc di esclusione dal campionato 2021-2022, non potendosi in questa sede cautelare delibare in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dedotte dall’appellante, aspetti ormai necessariamente devoluti alla fase del giudizio di merito anche sotto il profilo, ulteriormente dedotto dall’appellante, della presunta illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di parametri costituzionali indicati nel ricorso per motivi aggiunti 6 settembre 2021”. Dal cautelare di luglio si sarebbe poi arrivati al merito di ottobre, al 6 ottobre 2022, all’udienza del collegio della Quinta Sezione che “in nome del popolo italiano” ha preso la sua decisione. Sostanzialmente, senza entrare nel merito. «La sentenza non entra nel merito e conferma un errore clamoroso», ha così commentato l’avvocato della curatela Chievo Stefano de Bosio. La Figc ribadisce invece, “soddisfazione perchè era stata messa in discussione la correttezza del nostro operato“. Tutta la complessa vicenda è riassunta in puntate precedenti (leggi qui, qui, qui), la sentenza pubblicata il 10 novembre 2022 si può riassumere in alcuni passaggi che preliminarmente partono dalla sentenza del Tar e dai rilievi posti dal club su adempimenti fiscali, manuale delle licenze, pregiudiziale sportiva, legittimità costituzionale e profili d’illegittimità, legislazione d’emergenza legata alla pandemia e altro ancora. Scrive nel giudizio, il collegio della Quinta sezione. Sul punto degli adempimenti verso il Fisco e sul Manuale licenze. “I termini indicati assumono natura perentoria attesa l’esigenza per la federazione di acquisire, entro termini ben precisi, taluni specifici elementi onde poter valutare la sostenibilità economica e l’equilibrio finanziario delle società richiedenti… il mancato rispetto di tali condizioni di regolarità fiscale comporta de plano la non ammissione al campionato stesso. Pertanto, al 28 giugno 2021 la posizione tributaria del Chievo non poteva ritenersi regolare, e ciò dal momento che ai fini della rateazione non è sufficiente la “richiesta” ma è altresì necessaria la espressa “accettazione” da parte della Agenzia delle entrate. Accettazione qui mai intervenuta. Ne consegue che l’ulteriore beneficio della rateazione non era stato ulteriormente concesso”. Dunque per i giudici di Palazzo Spada “il Chievo avrebbe dovuto entro il 28 giugno 2021 essere in regola con il pagamento delle rate delle imposte scadute al 28 febbraio 2021 o avere in corso rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e aver assolto al pagamento dei piani rateali. Ma questo non è avvenuto”. Sulla questione della pregiudiziale sportiva il Chievo aveva contestato la sentenza del Tar che ne aveva riconosciuto la sussistenza. Il Consiglio di Stato dà invece ragione ai colleghi di primo grado. “Lo statuto del Coni prevede la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di qui l’applicazione della pregiudiziale al Manuale licenze. Su tali controversie decide in prima battuta il Collegio di Garanzia le cui decisioni possono essere gravate, in seconda battuta, dinanzi agli organi statuali della giustizia sportiva: Tar e Consiglio di Stato. L’omessa osservanza del principio di pregiudizialità sportiva – in sintesi, cioè ricorrere prima agli organi di giustizia sportiva federale e poi a quelli statuali – comporta giocoforza l’inammissibilità del ricorso direttamente e unicamente proposto dinanzi agli organi statuali”. E per questo il motivo presentato dal Chievo è stato rigettato.
Non solo. Sulla questione della sussistente pregiudizialità sportiva, ritenuta dai difensori del Chievo come viziata da incostituzionalità. “Il sistema sportivo trova protezione nelle previsioni costituzionali… il legislatore nel 2018 ha introdotto una soluzione impugnatoria che prevede per l’ipotesi di esclusione dai campionati, un primo vaglio di correttezza e legittimità presso specifici organismi all’interno dell’ordinamento sportivo per poi ripiegare, agli organi statuali di giustizia amministrativa. E dunque la sollevata eccezione di incostituzionalità non può trovare ingresso in questa sede”. Sulla contestazione in merito alla sentenza del Tar che aveva riconosciuto come il Chievo non avesse tempestivamente e ritualmente impugnato sia il Manuale licenze che lo svincolo dei tesserati, scrive il collegio della Quinta sezione. “Dal ricorso formulato dalla società appellante proprio dinanzi al Collegio di Garanzia (19 luglio 2021) si evince sinteticamente che: nell’oggetto e nelle conclusioni si chiede l’annullamento del solo provvedimento di esclusione della Figc pubblicato in data 16 luglio 2021 ma non anche, espressamente, delle indicate disposizioni del Manuale licenze 2021-2022 (in particolare: punti 14 e 15); al netto della lamentata impossibilità di accedere alla rateazione esattoriale, non si evince alcune espressa impugnazione né di tali disposizioni federali, né delle norme legislative di cui esse sarebbero diretta espressione. E ciò dal momento che la difesa della società si è in quello specifico contesto limitata ad affermare una certa “discriminazione rispetto a … sodalizi … in identica situazione debitoria”, il tutto senza mai indicare le ragioni di tale discriminazione e soprattutto le disposizioni amministrative (Manuale) e legislative (art. 68) che avrebbero potuto darvi luogo. Specificazioni essenziali, queste, per la prima volta illustrate solo con i motivi aggiunti formulati dinanzi al Tar Lazio”. Considerazioni identiche sull’altro nodo delicato, quello dello svincolo dei tesserati, sciolto dai giudici in sintesi così: la difesa avrebbe dovuto specificare le censure al provvedimento specifico e non l’ha fatto, dunque “nell’oggetto dell’impugnazione l’atto non era nominato”. E dunque, motivo anche questo rigettato.
Sulla questione della legittimità costituzionale della legislazione Covid legata alla sospensione della riscossione. “…Il Manuale prevedeva espressamente che entro il 28 giugno 2021 bisognava aver pagato tutte le rate scadute al 28 febbraio 2021. Ebbene, il Manuale è stato tardivamente (ossia non unitamente al provvedimento di esclusione) ed anche irritualmente (cioè senza la pregiudiziale sportiva) gravato con primi motivi aggiunti direttamente (e unicamente) al Tar Lazio. Il Manuale andava subito gravato presso gli organi di giustizia sportiva. Per questo l’impugnazione del Manuale, al di là della possibile irricevibilità, va dichiarata preliminarmente inammissibile per violazione del meccanismo della pregiudiziale sportiva”. E ancora. ..”La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, come correttamente posto in evidenza dal giudice di primo grado, non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per omessa o irrituale (come nella specie) impugnazione, essendo riconducibili i medesimi nell’alveo degli intangibili “rapporti esauriti”…”. E infine. “…La c.d. “pregiudiziale sportiva” costituisce condizione di procedibilità della successiva eventuale azione dinanzi al giudice amministrativo. Il previo esperimento di ogni mezzo di tutela dinanzi agli organi di giustizia sportiva rappresenta in altre parole presupposto di validità della costituzione del rapporto processuale davanti al giudice amministrativo. Ove tale passaggio (pregiudiziale sportiva) sia mancato, il successivo ricorso al giudice amministrativo diventa irrimediabilmente inammissibile e il provvedimento assiste pertanto al consolidamento dei propri effetti. In altre parole, il rapporto sottostante si esaurisce e l’eventuale declaratoria d’incostituzionalità della norma primaria mutuata e applicata da quello stesso provvedimento non produce effetti, almeno con riferimento al giudizio a quo, e si rivela dunque priva di oggettiva rilevanza”. E così ecco motivati il difetto di rilevanza della questione e il rigetto dell’eccezione d’incostituzionalità della norma emergenziale.
Sulla questione posta dal Chievo (la rateazione non possibile perché la legislazione Covid aveva sospeso la notifica di ogni cartella di pagamento), il collegio sostanzialmente osserva come “il Chievo aveva presentato istanza solo nell’ultimo giorno utile per gli adempimenti, e cioè il 28 giugno 2021. E dunque la sola istanza non può ritenersi sufficiente per dimostrare la propria regolarità fiscale. Anche in condizioni di ordinarietà non sarebbe stato possibile ottenere la rateazione in tempo utile, in quanto tra richiesta e accettazione trascorre un certo lasso temporale… Formulando istanza di rateazione esattoriale per la prima volta (nonostante la situazione debitoria risalisse ad oltre un anno prima, avendo il Chievo cessato i pagamenti nel mese di marzo 2020) soltanto al 28 giugno 2021, ossia al momento ultimo entro cui dimostrare la regolarità della propria posizione fiscale, la stessa società ha di fatto reso impossibile – data la presenza di condizioni e termini perentori a tale riguardo – ogni utile interlocuzione con i ridetti enti federali e fiscali. Non è un caso infatti che, mentre il parere negativo della Covisoc risale all’8 luglio 2021, il primo riscontro dell’Agenzia delle entrate è del successivo 13 luglio 2021. I pacifici contegni omissivi della società appellante, tutti ascrivibili alla sfera di auto responsabilità della società appellante, hanno dunque avuto un indubbio riflesso sul complessivo andamento della procedura d’iscrizione”. Infine, sul motivo di illegittimità avanzato dal Chievo sul conseguente svincolo dei tesserati, i giudici fanno notare come “anche questo non sia stato preventivamente gravato presso gli organi di giustizia sportiva. Di qui l’inammissibilità per violazione della pregiudiziale sportiva”. La sentenza d’appello si conclude con il seguente verdetto: “L’appello è infondato e deve essere rigettato”. Diciotto mesi di battaglia e 27 giudizi sbriciolati in una pregiudiziale (sportiva), la sintesi della sentenza. In nome del popolo italiano.