Equitazione, il Collegio di Garanzia del Coni bacchetta la giustizia sportiva Fise: “Sentenza contro Campese: pena eccessiva e non motivata”

Oggi il presidente federale Marco Di Paola porta in Giunta la propria memoria sul caso dei presunti brogli elettorali. I giudici della quarta sezione rimandano alla Corte Federale il giudizio sull'ultimo dei quattro deferimenti contro l'ex candidata: in aula già giovedì
Marco Di Paola, presidente della Fise, vice-presidente del Coni e coordinatore della Commissione sulla riforma della giustizia sportiva

La Federazione italiana sport equestri vive giorni delicati e velenosi: proprio oggi sarà un giorno che potrebbe fare da spartiacque tra ciò che finora è stato, e ciò che potrebbe (diversamente) essere. Perché oggi è in programma la Giunta Nazionale del Coni, presieduta da Luciano Buonfiglio: il presidente della Fise Marco Di Paola (vice-presidente del Coni e dunque anche della Giunta) ha inviato al presidente e ai colleghi di Giunta una memoria di undici pagine nelle quali ha ricostruito le vicende che, nate nel corso dell’assemblea elettiva del 9 settembre 2024 (vinta col 67%), si sono poi dipanate tra denunce ed esposti, tra indagini della magistratura penale e ricorsi degli sconfitti. Tutta la vicenda è già riassunta (leggi qui e qui), mentre l’iniziativa presa da Di Paola – sul quale veleggia l’ombra del commissariamento e non solo (il ministro dello sport Andrea Abodi ha solennemente promesso in aula alla Camera che, su questa vicenda, sarà fatta piena chiarezza, mentre da Buonfiglio al momento non vi è stata alcuna dichiarazione) – è stata anticipata due giorni fa (leggi qui).

In attesa di dichiarazioni e provvedimenti (la vicenda elettorale è sul tavolo del vice-procuratore generale dello Sport (avvocato Guido Cipriani), tocca almeno ricordare che, nei confronti della candidata (poi sconfitta) Clara Campese, nei giorni e nei mesi successivi all’esito elettorale (e incidentalmente subito prima e subito dopo le diverse denunce presentate dalla Campese sui presunti “brogli elettorali”) si è abbattuta una lunga serie di deferimenti sfociati in inibizioni e sanzioni pecuniarie (oltre 15 mesi in totale, e monte ammende a 14mila euro) fino al commissariamento del Comitato Veneto Fise presieduto dalla battagliera esponente veneta: a vuoto tutti i ricorsi: in primo e secondo grado Fise sempre vittoria per la Procura della Fise, e analoga sorte anche al Collegio di Garanzia.

Tutte la sequela di pronunce è stata già riassunta (leggi qui); come già scritto però, un timido raggio di sole (per la Campese) è spuntato il 29 aprile scorso quando, con il dispositivo emesso dalla quarta sezione del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni (presidente Dante D’Alessio, relatore Stefano Bastianon), è stato messa in discussione la misura della sanzione inflitta alla Campese (difesa davanti al Collegio di Garanzia dall’avvocato Jacopo Tognon) nel procedimento collegato anche al commissariamento del Comitato Veneto che l’aveva, di fatto, disarcionata completamente (oltre al commissariamento, 5 mesi di inibizione e 5mila euro di ammenda, più 4mila euro di spese legali; qualcuno, anzi più di qualcuno, aveva commentato: “un vero e proprio accanimento”). Dopo oltre quaranta giorni sono state finalmente pubblicate le motivazioni.

È interessante leggere alcuni passaggi del giudizio, nella parte in cui i componenti del Collegio della quarta sezione bacchettano i giudici federali Fise. “La decisione impugnata dalla signora Campese presenta una totale e non giustificabile assenza di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione irrogata. Non vi è la benché minima spiegazione circa la tipologia di sanzione applicata e le ragioni per cui, tra le misure astrattamente irrogabili, si sia ritenuto di dover ricorrere alla combinazione di inibizione e ammenda pecuniaria; la durata dell’inibizione, fissata in 150 giorni, senza che alcuna riga della motivazione illustri il percorso logico che ha condotto a tale specifica quantificazione; la misura dell’ammenda, determinata in euro 5.000,00, anch’essa priva di qualsiasi ancoraggio motivazionale: non viene indicata la norma applicata, non viene esplicitato il criterio di calcolo, non viene effettuata alcuna comparazione con i precedenti edittali nè con le condizioni personali e patrimoniali della ricorrente. Ci si trova di fronte a una decisione che, sul punto della sanzione, si limita a enunciare il risultato senza illustrarne il processo: una pronuncia che dice “quanto”, ma non spiega “perché”…”.

E ancora. “Tale assenza di motivazione sul quantum sanzionatorio non costituisce una mera irregolarità formale, bensì integra un autonomo e distinto vizio di legittimità. L’assenza di motivazione acquista una valenza ancora più rilevante ove si consideri la severità, nella fattispecie, della sanzione irrogata – 150 giorni di inibizione e euro 5.000,00 di ammenda – in rapporto ai fatti addebitati alla ricorrente. In assenza di qualsiasi motivazione che illustri i criteri di commisurazione adottati, non è possibile conoscere come il giudice di merito abbia applicato la sanzione con una valutazione concreta e individualizzata della gravità delle condotte contestate, del grado di colpevolezza della ricorrente… Vi è peraltro un ulteriore elemento che occorre evidenziare. Il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente ha fatto seguito al commissariamento del Comitato Regionale Veneto che costituisce un provvedimento di natura amministrativo-gestionale, adottato nei confronti dell’ente in quanto persona giuridica, e non una sanzione disciplinare irrogata alla signora Campese in qualità di persona fisica tesserata. È incontestabile che il provvedimento di commissariamento abbia prodotto, quale effetto pratico e diretto, la cessazione della signora Campese dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Veneto, con le conseguenti ricadute di ordine personale e reputazionale che tale circostanza comporta. In questa prospettiva, la perdita della carica presidenziale della ricorrente – sebbene derivante da un atto di natura gestionale e non da una pronuncia disciplinare, e sebbene prodotta nei confronti dell’ente e non della persona fisica – costituisce nondimeno un elemento della concreta situazione di vita della ricorrente che non può non essere considerato tra i criteri di determinazione della sanzione nella vicenda disciplinare esaminata, al fine di assicurare che la sanzione disciplinare irrogata risulti, nella sua globalità, effettivamente proporzionata alla gravità delle condotte accertate. Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata, nella parte relativa alla determinazione della sanzione, con la rimessione al giudice di merito per una nuova quantificazione della sanzione adeguatamente motivata nel rispetto dei principi ricordati”.

Risultano così pesantemente bacchettati gli organi di giustizia della Federazione sport equestri, ai quali ora ritorna la palla. Toccherà adesso alla Corte federale (presieduta dall’avvocato Carla Bruni) della Fise (presieduta da Marco Di Paola che è anche coordinatore della commissione sulla riforma della giustizia sportiva) riformulare la sanzione e trovare le motivazioni. Non c’è nemmeno da attendere troppo. Incredibile a dirsi, la giustizia sportiva della federazione si è già messa in moto: fissata per giovedì 18 giugno la nuova udienza davanti all’organo di secondo grado che dovrà riformulare la misura della sanzione accompagnata dalle motivazioni. C’è chi è persino pronto a scommettere sulla misura: sopra i due mesi e sotto i tre. In tal modo non ci sarebbe possibilità di ricorrere, ma in tal modo la fatidica somma di dodici mesi più un giorno sarebbe comunque superata…

© 2026 Riproduzione riservata

Correlati