No. Non si poteva chiedere al Lecco, dunque la richiesta era inesigibile e inapplicabile la originaria scadenza perentoria, di assolvere agli adempimenti per l’iscrizione al campionato di serie B entro il termine ultimo del 20 giugno: semplicemente perché al 15 giugno per l’adempimento dei criteri infrastrutturali – i criteri fissati nel Manuale delle Licenze a novembre 2022, le scadenze regolate dal comunicato Figc dell’aprile 2023 – il Lecco non aveva ancora disputato il ritorno della finale playoff. Come e perché, a quale titolo, poteva dunque chiedere la deroga per lo stadio (in serie B, perché il Ceppi è a norma per la Lega Pro) se ancora non sapeva a quale campionato partecipare, in forza di quale acquisito diritto avrebbe potuto e dovuto chiedere ospitalità, in deroga? E come poteva assolvere a tutti gli adempimenti in un solo giorno – la promozione in B sancita il 18 sera dopo la vittoria sul Foggia – visto che il termine ultimo era il 20 di giugno, e entro il 20 giugno ogni club di serie B avrebbe potuto sanare l’eventuale mancanza (del 15 giugno) sui criteri infrastrutturali, cavandosela con una semplice ammenda? Come pensare che quel doppio termine perentorio con scappatoia (15/20 giugno) applicato alla contingente situazione del club lombardo non manifesti invece l’esatta disapplicazione del termine par-condicio che deve valere per tutti i club ma in questo caso a discapito proprio e solo del Lecco, condizione di par condicio per la quale il Perugia aveva inoltrato ricorso ottenendo la vittoria al Collegio di Garanzia presso il Coni che aveva ribadito la “perentorietà dei termini” come garanzia di par-condicio? E inoltre, come pensare che il Lecco non abbia adempiuto agli obblighi in un tempo straordinariamente celere, addirittura in 5 giorni (dal 18 sera al 23) e quindi meno degli 11 giorni che la Figc aveva considerato nell’originaria previsione, cioè quando la finale playoff era fissata per l’11 giugno e poi slittata con provvedimento della Lega Pro perché c’era in ballo la vicenda Siena? Infine: le tesi del Perugia (e delle altre parti resistenti nel ricorso) che addossavano al Lecco un potere (e dovere) di attivarsi con anticipo a partire dal 9 novembre 2022 (data di pubblicazione del Manuale delle Licenze), dal 22 aprile 2023 (data di ammissione del Lecco ai playoff) o quantomeno dalla data (5 giugno 2023) in cui la Lega di B ha inviato alle squadre partecipanti ai playoff una e-mail volta per sollecitare la predisposizione dei necessari adempimenti, tra cui quelli relativi ai criteri infrastrutturali non possono trovare accoglimento.
È questa la sintesi delle coraggiose e innovative motivazioni (non senza rilievi alle condotte della Figc, del resto il giudice Arzillo è pur sempre quello che un anno fa confermò la sentenza sull’indice di liquidità che andava contro il volere federale) con le quali il collegio della Prima sezione ter del Tar Lazio presieduto dal giudice Francesco Arzillo (presidente ed estensore, gli altri due giudici i referendari Scarpato e Simone) ha accolto il ricorso del Lecco (e della Figc, nel giudizio anche la Lega B), rispalancandogli le porte della serie B, bocciando dunque le conclusioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che il 17 luglio aveva invece bocciato l’ammissione decretata in seconda battuta (7 luglio) dal consiglio federale accogliendo il ricorso del Perugia: in questa complicato rompicapo, le motivazioni del Tar, pubblicate cinque giorni dopo la decisione (niente da fare per la Reggina), sembrano blindare il diritto del Lecco a giocare in serie B e a far tirare un bel sospiro di sollievo non solo ai tifosi lombardi ma a tutti quelli che in questi giorni avevano invocato – compreso il presidente federale Gravina – il merito sportivo. Una sentenza coraggiosa e innovativa, tanto che in conclusione i giudici scrivono come “la complessità e la novità della controversia, che non può essere assimilata a quelle relative a precedenti contenziosi sui requisiti di ammissione ai campionati, giustificano la compensazione delle spese di giudizio”.
Di seguito, alcuni passaggi delle motivazioni, nelle quali spiccano le locuzioni buona fede, forza maggiore, par condicio, buonsenso. Parole e affermazioni che spazzano come un uragano il principio della “perentorietà dei termini”, baluardo e moloc che negli anni ha deciso i destini di molti club. Però, per mettere una toppa al buco…
Scrivono i giudici del Tar nella sentenza. “La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze… In linea di principio, tale indagine è doverosa, non potendosi opporre in senso contrario l’assoluta inderogabilità del termine perentorio. Che – con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione – non si è mai dubitato, da parte della giurisprudenza, del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis; e della necessità di porre a questo riguardo una distinzione tra ambito pubblicistico e ambito privatistico; che la stessa giurisprudenza amministrativa in materia di ammissioni ai campionati, ancorché generalmente rigorosa sulle implicazioni e sull’applicazione della perentorietà dei termini, non esclude in senso assoluto la possibile eventuale rilevanza di profili attinenti alle specificità del caso concreto….”.
…“L’indagine sull’esigibilità del comportamento postula in primo luogo l’esatta individuazione delle previsioni applicabili nella specie, alla stregua dell’Allegato al Comunicato n. 66/A che disciplina le Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024, relativamente ai criteri infrastrutturali… L’interpretazione non solo deve essere sistematica (art. 1363 c.c.), ma deve avere come “stella polare” il principio di buona fede (cfr. l’art. 1366 c.c. ma anche. più in generale, l’art. 1, comma 2 – bis della L. n. 241/1990 con riferimento ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione). Nella specie, ciò impone di dare il dovuto rilievo al canone della “presupposizione”, il quale esprime un criterio logico che trova anche riscontro nell’ordinamento… Ad avviso del Collegio risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede – ossia ragionevole – che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023. Ciò al fine di consentire di porre in essere i necessari adempimenti alle sole società munite del necessario “titolo sportivo” per la Serie B. Il che è perfettamente comprensibile, in quanto tale titolo, che conferisce alla società la facoltà di porre in essere i conseguenti adempimenti procedimentali, si acquisisce solo al termine della stagione sportiva in base alla posizione ottenuta in classifica”…
“…A questo punto bisogna chiedersi se e quale rilevanza abbia avuto il venir meno di questo elemento presupposto, con lo spostamento al 18 giugno 2023 dell’ultima partita dei play off. Ad avviso del Collegio la risposta è una sola: detto evento rende semplicemente inapplicabile il termine del 15 giugno 2023 – che è quello “primario”, come tale munito di apposita sanzione pecuniaria – alla società che abbia concluso vittoriosamente i play off successivamente allo spirare del medesimo; di conseguenza viene travolto anche il termine per integrazioni del 20 giugno, con ciò configurandosi nei confronti del Lecco la corrispondente inesigibilità”….
…”Questa “inapplicabilità” dei termini originariamente fissati avrebbe auspicabilmente richiesto un nuovo tempestivo intervento regolativo della FIGC, che però è mancato. In questo modo si è verificata una lacuna nella disciplina applicabile al Lecco (che è la sola squadra che si è venuta a trovare nella condizione di possedere il titolo sportivo per il campionato di Serie B alla data del 18 giugno 2023, ossia successivamente alla scadenza del termine del 15 giugno). Detta lacuna è stata – ed è – ragionevolmente colmata, in ossequio a un canone di coerenza sistematica, facendo riferimento al termine massimo di nove giorni ricavabile dalla previsione del Manuale (secondo la sequenza: “ultimazione dei play off in data 11 giugno – ultimazione della procedura in data 20 giugno”), essendo risultato del tutto inapplicabile il termine intermedio del 15 giugno, anteriore alla conclusione dei play off”…
…”Questa ricostruzione ermeneutica è la sola, ad avviso del Collegio, idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società. E nel caso di specie la società ha ultimato gli adempimenti necessari il 23 giugno, quindi dopo solo cinque giorni dalla conclusione dei play off, dimostrando la disponibilità fattuale e giuridica dello stadio di Padova per l’avvio del campionato nel rispetto del menzionato termine di nove giorni. Le suesposte considerazioni esimono il Collegio dal dare conto delle implicazioni procedurali degli ulteriori dettagli discussi nel presente contenzioso, con riferimento al portale informatico della FIGC, alle precise caratteristiche degli atti posti in essere dal Lecco nella fase intermedia della procedura (tra cui l’indicazione entro il 15 giugno dello stadio cittadino inidoneo per la serie B), etc.: ciò perché si tratta di dettagli che sarebbero rilevanti solamente ove si ritenessero operanti i termini del 15 e del 20 giugno 2023; il che va escluso in radice alla stregua delle suesposte considerazioni”…
…”Ai nostri fini è sufficiente considerare il fatto – sostanzialmente incontestato – che gli adempimenti necessari sono stati posti in essere dal Lecco nel breve lasso temporale intercorrente tra il 18 e il 23 giugno 2023. Per lo stesso motivo non sono risolutive le prospettazioni del Perugia (e delle altre parti che resistono al ricorso) in ordine alla configurabilità, a carico del Lecco di un potere (e conseguentemente di un dovere) di attivarsi con anticipo a partire dal 9 novembre 2022 (data di pubblicazione del cd. Manuale delle Licenze), dal 22 aprile 2023 (data di ammissione del Lecco ai play off) o quantomeno dalla data (5 giugno 2023) in cui la Lega di Serie B ha inviato alle squadre partecipanti ai play off una e-mail volta a sollecitare la predisposizione dei necessari adempimenti, tra cui quelli relativi ai criteri infrastrutturali. Non c’è qui bisogno di approfondire ulteriormente l’analisi di ciò che il Lecco avrebbe potuto fare anteriormente al conseguimento del titolo sportivo, sia nei confronti della FIGC sia nei confronti delle autorità (Comune, Autorità di PS, Prefetto) coinvolte nell’assentire l’uso di uno stadio diverso da quello lecchese. Tale necessità è radicalmente esclusa – va ribadito – dalla non applicabilità della coppia di termini “15 giugno/20 giugno” alla vicenda in questione. In altri termini, anche ove si dimostrasse la praticabilità fattuale e giuridica di una procedura costituita da atti anticipati e sottoposti alla condizione sospensiva del conseguimento del titolo sportivo, rimarrebbe sempre vero che il Manuale delle Licenze, correttamente interpretato, intendeva rispettare la sequenza temporale “conseguimento del titolo – adempimenti procedurali”: ma solamente alla Lecco Calcio ciò è risultato precluso, con palese violazione della par condicio in concreto”. A fine agosto il Consiglio di Stato (secondo grado della giustizia amministrativa e ultimo porto dei ricorsi “sportivi”) potrebbe mai ribaltare questa sentenza, sconfessando queste motivazioni fornite dai colleghi della giustizia amministrativa di primo grado?