Nomino i giudici e poi a quegli stessi giudici nominati tempo addietro chiedo di giudicare su un ricorso nel quale mi costituisco pur non essendo io l’estensore dell’atto impugnato. Può mai accadere, potrebbe mai succedere? Bah. Intanto, è successo. In Italia: l’episodio s’incastra nel fitto e intessuto dedalo della giustizia sportiva Figc.
Il fatto. Il Tribunale federale territoriale Puglia è stato infatti chiamato a giudicare su un ricorso promosso da una società del settore giovanile pugliese (Pro Massafra) contro una delibera emessa dal Comitato Regionale pugliese. La società era stata esclusa dalla fase regionale dei campionati giovanili, risultato ottenuto sul campo dopo aver vinto sul campo i campionati provinciali Allievi e Giovanissimi. L’esclusione invece decretata dal Consiglio direttivo del Comitato Puglia perché la società nella stagione precedente (2021/22) non s’era iscritta ad almeno tre categorie su quattro dei campionati federali giovanili. Questo però solo perché la società s’era costituita e affiliata alla Figc nel giugno 2022. Al di là del cavillo temporale, è curioso notare come nel giudizio-ricorso promosso dal Pro Massafra non si sia costituito il Comitato regionale Puglia che pure col suo legale rappresentante aveva adottato il provvedimento di esclusione.
Nel giudizio si è invece costituita solo la Figc che ha così addirittura sostituito, preso il posto del Comitato Puglia Lnd: affidata all’avvocato Giancarlo Gentile, la procura firmata dal presidente federale Gabriele Gravina ha trasformato così la Figc parte di un processo sportivo nel quale a giudicare sono stati i giudici che presidente e consiglio federale avevano precedentemente nominato (comunicato ufficiale 118/A, 25 novembre 2021). Domanda: ma la costituzione in giudizio della Federazione non appare almeno irrituale e (forse) in violazione dei principi del giusto processo (l’art. 45 comma 7 del codice di Giustizia Sportiva Figc rimanda infatti agli art. 51 e 52 del codice di Procedura Civile in tema di ricusazione e astensione nelle ipotesi di “gravi ragioni di convenienza”)? La Figc non era tra le controparti del procedimento eppure vi si è insinuata.
Per la cronaca, il Tribunale federale territoriale ha respinto il ricorso del Pro Massafra dando così ragione al Comitato Puglia presieduto da Vito Tisci che è anche il presidente del settore giovanile e scolastico Figc. Altra nota a margine: il presidente del Tribunale federale Puglia (e anche della Corte sportiva Appello territoriale) è dal novembre 2021 Angelo Maria Romano che guida i massimi organi di giustizia regionale dopo esser stato per 21 anni (da settembre 2000) giudice sportivo territoriale. Eppure c’è un articolo del codice di giustizia Coni che recita: “Il giudice sportivo nazionale e i giudici sportivi territoriali durano in carica 4 anni e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte”. Concetto ribadito anche nello statuto Figc: “Il mandato dei componenti degli organi di giustizia sportiva ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte”.
Inascoltato Chinè. Il Comitato Puglia è intanto alle prese con un’altra (datata) vicenda, questa legata al delegato assembleare della Lnd Euprepio Leone eletto nell’assemblea del Comitato regionale Puglia a gennaio 2021. Fu una vicenda funestata da aspre polemiche con tanto di strascichi giudiziari tra il presidente (lo è dal 2004) Tisci e il suo competitor, l’avvocato Giulio Destratis. Nell’ottobre 2021 la Corte Federale di Appello aveva stabilito che al momento della presentazione della candidatura, Leone fosse privo di un requisito soggettivo necessario per ricoprire la carica. Scriveva, infatti: “…nonostante le dimissioni, il Leone si è candidato come delegato assembleare pur non avendo il requisito falsamente dichiarato…”.
Questo dopo che il Tribunale Federale territoriale Puglia in primo grado aveva invece prosciolto Leone. A gennaio 2022 la Procura Federale Figc ha trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti una nota in cui segnalava la decisione della Corte Federale di Appello (n. 29 del 28.10.2021) “anche ai sensi dell’art. 11 delle norme procedurali per le assemblee della L.N.D.”. È passato però più di un anno e la Lega Nazionale Dilettanti a guida Giancarlo Abete non ha ancora dichiarato la decadenza di Euprepio Leone. Neppure dopo la sollecitazione partita da Roma, dalla stanza del procuratore capo federale Giuseppe Chiné. Leone così continua a presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie organizzate dal Comitato Regionale Puglia, l’ultima a Bari il 18 febbraio scorso: quel giorno in sala c’erano anche Abete ed i consiglieri Ivaldi, Mossino e Tisci. Pare però che l’ingarbugliata questione sia adesso giunta sul tavolo del Procuratore Generale del Coni, il prefetto Ugo Taucer: come finirà?
Le autocertificazioni. A galla intanto risale anche la parabola delle autocertificazioni che già hanno creato tanto marasma nazionale, col caso ancora bollente dell’ex procuratore dell’Aia Rosario D’Onofrio e con le dichiarazioni nell’ultimo consiglio federale dello scorso anno su procedure e controlli. Sulla scrivania del procuratore federale Chiné pare infatti che giaccia da fine novembre un altro delicato esposto. Riguarda l’autocertificazione del candidato – poi eletto consigliere del Comitato Regionale Puglia – Alberto Fontanarosa (ex arbitro, figlio di Tonino Fontanarosa, segretario della delegazione Figc di Brindisi) che al momento della proposizione della sua candidatura pare non fosse però un tesserato Figc. Nel modello di candidatura però pare avesse autocertificato il contrario, il contrario cioè di quanto emerge dal suo curriculum, regolarmente allegato.
La questione forse non è ancora ben conosciuta da tutti e attende lumi: per questo forse non ha destato almeno un po’ d’imbarazzo la presenza di Fontanarosa nell’incontro svoltosi tra i componenti del consiglio direttivo pugliese della Lnd, gli arbitri, i presidenti, i tecnici e i capitani delle società di Eccellenza e Promozione: la riunione s’era tenuta lo scorso settembre a Bari, all’hotel “Parco Dei Principi”. Alla riunione c’era anche l’ex presidente del Manduria Calcio Elio Palmisano che figura come consulente sportivo nell’organigramma federale dell’Avetrana (società iscritta al campionato di Eccellenza pugliese), condannato in primo grado (giugno 2022) a 7 anni e 7 mesi di reclusione nell’ambito del processo “Cupola”. Alla sbarra 32 imputati che rispondono, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri delitti, tutti aggravati dal metodo mafioso.