Dilettanti, bilancio in rosso di 3 milioni. Ricorsi e veleni, la guerra Gravina-Sibilia continua

Abete commissario della Lnd mentre l'avvocato Gentile studia da futuro presidente. Il parere del Collegio di Garanzia del Coni, la fretta del presidente Figc, il parere pro veritate del professore Lubrano. Allo studio impugnazioni di atti al Tar e ricorsi alla Corte federale
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“Partita finisce quando arbitro fischia”. “Per vincere partita bisogna fare più gol”. Due tra le celebri massime di quel consumato navigante pallonaro qual era Vujadin Boskov risuonano ancora. A distanza di anni. Risuonano ad esempio adesso, sul campo della battaglia che da più di un anno si consuma tra via Allegri e piazzale Flaminio, a Roma. Avvelenato e inquinato, il campo di pallone adesso somiglia più a uno di baseball: la pallina vola come scheggia impazzita da un lato all’altro. Lanci, corse, rimpalli. Per conquistare metri, campo, possesso. Rimbalzi, rimpalli, rimandi. La pallina continua a viaggiare in un perimetro a più lati: dalla sede della Figc a quella della Lega Nazionale Dilettanti e viceversa passando per quella del Coni, in largo De Bosis a Roma, sfiorando per ora la via Flaminia, lì dove ha sede il Tar Lazio. Il sibilo della pallina risuona ancora nelle orecchie di Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia, Giovanni Malagò, Giancarlo Abete, Ettore Pellizzari. Sordo, risuona forte come la massima di Boskov: partita finisce quando arbitro fischia. Ricorsi, pareri, provvedimenti, impugnazioni: la partita forse non è ancora finita perché altri pareri, altri ricorsi, altri provvedimenti, altre impugnazioni s’annunciano ingrossando una montagna. Di carta. Come altre volte, come sempre: statuto e noif, poi statuti e regolamenti di ogni Lega, intrecci e incroci che s’aggiungono ai clamorosi vulnus che questi regolamenti e questi statuti continuano ad avere e che sono utilizzati dalle parti in campo sempre in maniera politica, senza mai mettere a posto definitivamente le situazioni, senza mai renderle cristalline, limpide, inattaccabili, corrette, adeguate. “Per vincere bisogna fare più gol”: anche questa massima di Boskov risuona adesso nelle teste dei protagonisti. Li spinge a non fermarsi. Ancora nell’agone.

La situazione. Il comunicato 113/A della Figc ha confezionato la decisione presa da Gravina e sottoposta ai voti del Consiglio federale convocato d’urgenza – il giorno prima per il giorno dopo, appena ricevuto il parere richiesto dal Collegio di Garanzia del Coni, sezione consultiva (leggi qui) – il 16 novembre. Tredici voti favorevoli, un astenuto (Marotta), un contrario (Lotito), esclusi dal voto Sibilia e i cinque consiglieri in quota Lnd: dopo aver dichiarato la decadenza del vice-presidente vicario e dei vice-presidenti Lnd e dunque del consiglio direttivo, deliberata la nomina di un commissario straordinario (Giancarlo Abete), a lui conferiti pieni poteri per il ripristino del regolare funzionamento dei Dilettanti. Nominati anche quattro vice-commissari: Sandro Morgana, Luigi Repace, Ermes Canciani e Giancarlo Gentile. I primi tre in ragione della suddivisione territoriale e per anzianità di servizio: Morgana presidente del Comitato Sicilia, Repace presidente del Comitato Umbria (il Comitato cui appartiene uno dei tre revisori dei conti) e Canciani presidente del Friuli Venezia Giulia (da questo Comitato proviene il secondo revisore dei conti), incidentalmente tre presidenti e tre Comitati che avevano chiesto in una lettera l’intervento di Gravina dopo le dimissioni di Sibilia, chiedendo di intervenire dopo l’avvenuto passaggio di consegne al vicario Pellizzari diventato così reggente di una Lega dilaniata, spaccata, avvelenata, sospesa come sospeso il voto sul bilancio d’esercizio. Il quarto commissario è invece il 57enne avvocato Giancarlo Gentile, già segretario della Figc, già responsabile dell’ufficio legale e affari giuridici della Figc, dal 2016 consulente legale della presidenza Figc. Un lungo passato in via Allegri e pare – così soffiano gli spifferi – il candidato ideale di Gravina per la Lega Dilettanti, l’uomo da proporre, far votare ed eleggere nell’assemblea elettiva che dovrà essere convocata dal commissario Abete (saltata la data del 22 gennaio fissata da Pellizzari?) al termine dei compiti a lui affidati. “… affinchè ponga in essere tutti gli atti per il regolare funzionamento della L.N.D. – ivi inclusi quelli per l’adozione di nuove norme regolamentari adeguate ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del Coni approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 – al fine di consentire la ricostituzione degli organi della Lega attraverso la celebrazione dell’Assemblea Straordinaria elettiva nel rispetto dell’art. 9, co. 3 del Regolamento della Lnd”: così le ultime righe del comunicato ufficiale 113/A Figc firmato da Gravina.

Sette pagine nelle quali, dopo aver ripercorso le tappe della vicenda e dopo aver comunicato al consiglio federale il parere chiesto e reso dal Coni, ha messo su carta e letto le motivazioni dell’atto di commissariamento (scritto da consiglieri giuridici Figc, c’è chi sostiene dall’avvocato Giancarlo Viglione): per la Figc “illegittima l’approvazione del bilancio da parte del vice-presidente vicario che priva la Lega di un atto di massima rilevanza” e la convocazione dell’assemblea straordinaria convocata da Pellizzari “esclusivamente per l’elezione del presidente e non anche per l’elezione di tutte le cariche associative”, perché entrambi i provvedimenti “si inseriscono in un contesto di esasperata conflittualità come emerge dalla nota di 14 presidenti regionali di Comitati con la quale si chiedeva il commissariamento” e perché “il regolamento della Lnd deve essere adeguato ai Principi Informatori approvati dal Consiglio federale, allo Statuto Figc, ai principi fondamentali del Coni, approvati con deliberazione del 4 settembre 2018”. Già, 2018. Da tre anni. Eppure la vicenda è diventata urgente, urgentissima solo nell’ultimo mese: l’adeguamento ai principi riformatori,    quello che il commissario straordinario nominato dal consiglio federale Giancarlo Abete adesso dovrà sottoporre all’approvazione. Di chi? Proprio del consiglio che l’ha appena nominato. E dovrà farlo anche in fretta, perché Gabriele Gravina ha ancora più fretta: deve convocare un’assemblea generale alla quale far votare e approvare la riforma dei campionati. Il vero punto della questione, punto non più rimandabile della sua presidenza. Magari anche per questo, per paura di trovarsi di fronte a ricorsi, impugnazioni e perdite di tempo, ha scelto di by-passare la Corte federale d’Appello (eppure lo scorso anno proprio alla Corte s’era rivolto per discutere dei termini per l’elezione dei Comitati regionali prima della sua rielezione a febbraio 2021) rivolgendosi invece per un parere direttamente al Collegio di Garanzia Coni. Resta invece sul tavolo – pesante come un macigno – il nodo dell’approvazione del bilancio d’esercizio della Lega Nazionale Dilettanti, in rosso per tre milioni di euro (per la precisione 2.916.996 euro): l’approvazione fatta dal reggente (in base all’art. 9 comma 3 del regolamento Lnd) “vista l’avvenuta emanazione di parere positivo all’approvazione da parte del Collegio dei revisori” il 27 ottobre, il giorno prima cioè del voto che sarebbe stato invece di competenza del Consiglio direttivo nella riunione fissata nelle Marche, appuntamento però saltato per le dimissioni di Sibilia e per la decadenza di tutte le componenti direttive, mentre la copertura del disavanzo da 3 milioni di euro è avvenuta grazie al Fondo di riserva. Cosa accadrà ora? Chi approverà il bilancio? Domande che aprono nuovi scenari, ad altri possibili ricorsi. Perché il parere del Collegio di Garanzia del Coni non pare aver sciolto i nodi, anzi. Possibile, probabile, che una parte della questione sia portata davanti alla Corte di Appello federale e che un’altra invece possa essere impugnata al Tar Lazio. La partita non è ancora finita, si punta al prossimo gol. Curiosamente sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti compaiono due comunicati del day-after. Entrambi datati 16 novembre, giorno di consiglio federale e commissariamento. Il numero 154 firmato dal reggente Pellizzari che convoca l’assemblea straordinaria per l’approvazione delle modifiche e degli adempimenti dello Statuto Lnd, e il numero 1 firmato dal Commissario straordinario Abete che dà conto della deliberazione del Consiglio federale che l’ha investito al ruolo. L’alfa e l’omega. Nella babele di carte, c’è però molto altro. Aspetti curiosi, note temporali, intrecci e rimandi giurisprudenziali che accendono nuovi riflettori. La partita forse non è finita. Gravina pensava di chiuderla con il parere del Coni, e invece quel parere potrebbe aprire nuovi scenari, sollevare domande e nuovi ricorsi. L’ultima delle dodici pagine del parere richiesto dal segretario generale del Coni Carlo Mornati su sollecitazione della Figc, preso in camera di consiglio il 6 novembre e depositato il 15 novembre, presidente ma anche relatore del Collegio di Garanzia Coni sezione consultiva la professoressa Virginia Zambrano, si chiude infatti così: “Allorchè la Federazione ritenga che la Lega abbia infranto il menzionato limite potrà pur sempre (ai sensi dell’art. 9 numero 2 dello Statuto federale) sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello, organo della giustizia sportiva e, pertanto, in posizione di terzietà rispetto alle parti, a cui è espressamente attribuita la competenza a dirimere la controversia”. E ancora. Il parere pro veritate richiesto da Pellizzari e affidato allo studio legale “Lubrano & Associati” rileva come quello del Collegio di Garanzia del Coni “risulta non un parere interpretativo ma una sorta di autorizzazione ad un facere, ovvero un atto non consultivo ma pienamente decisorio e tale atto può essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tar Lazio, ai sensi della legge 280/2003 per violazione della funzione meramente consultiva e peraltro avendo svolto funzioni decisorie, incidenti sugli interessi della Lnd, lo stesso avrebbe dovuto garantire alla stessa la partecipazione al relativo procedimento, profilo che costituisce ulteriore motivo di possibile censura”.

PARERECONI

Il parere del Coni. Di dodici pagine si compone il parere numero 6/2021: presidente e relatore Virginia Zambrano, componenti Barbara Agostinis, Giuseppe Albenzio, Pierpaolo Bagnasco e Giovanni Bruno. Un preambolo di tre pagine, nel quale l’estensore affronta prima il tema della funzione interpretativa della sezione consultiva, rilevando come “il supporto consultivo non possa sostituirsi a scelte e decisioni che devono essere compiute a livello istituzionale/federale”. Poi passando ai due punti che gli sono stati sottoposti a motivo e supporto dell’eventuale decisione di commissariamento: illegittima approvazione del bilancio da parte del vice-presidente vicario, mancato adeguamento da parte della Lnd del proprio regolamento ai principi informatori approvati dal consiglio federale in considerazione del rilievo che “assume lo svolgimento dell’attività sportiva e pertanto, della valenza pubblicistica delle attività svolte dalle federazioni sportive… le Federazioni devono conformarsi agli indirizzi e ai controlli del Coni”. Da qui all’analisi sul significato e sulla valenza della proroga delle funzioni per affrontare il tema della prorogatio che “soddisfa un’esigenza di continuità dell’azione che intende scongiurare un vuoto di potere ma che non è sine die… La ratio è chiara e deve individuarsi nell’esigenza di far sì che siano gli organi che si sono occupati della gestione dell’ente ad approvare tutti quegli atti che si riferiscono al lasso temporale nel quale essi stessi hanno operato, indirizzando sia le scelte di governance che quelle economiche”. Poi ha affrontato il tema della divisione delle competenze e quello della formazione e dell’approvazione del bilancio nelle società fino ad arrivare al punto, il primo punto in questione sul tavolo. “La previsione di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe stabilisce che spetti all’assemblea della LND “l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti… Laddove è chiaro che il richiesto parere è condicio sine qua non per l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Direttivo cui viene attribuita una competenza, la quale si sostanzia nel dovere di compiere determinati atti (ovvero di non compierli), agendo come se si fosse un altro e ovviamente in nome e per suo conto. Di tal che, il venire meno dell’organo, non crea vuoto, ma riespande l’originaria competenza. Ma ciò posto, e così declinati i principi generali che informano la disciplina delle questioni sottoposte all’esame di questo Collegio, l’attenzione va all’identificazione degli strumenti di cui dispone la Federazione, qualora ritenga che tali principi siano violati. Non può che evidenziarsi come tale ricognizione si risolva nel richiamo a espresse previsioni contenute nello Statuto Federale e, quindi, ben note al richiedente. Il potere della Federazione di procedere al commissariamento della Lega Nazionale Dilettanti è espressamente previsto dall’art. 9, n. 9, dello Statuto Federale che, nell’ottica di una lettura sistematica, va inquadrato alla luce dei principi generali dell’ordinamento sportivo”. Dopo aver dunque espresso un parere sulla questione bilancio, il Collegio si è espresso sul secondo punto, cioè sull’ipotesi del mancato adeguamento dei regolamenti. “L’autonomia regolamentare riconosciuta alla Lega trova il limite invalicabile nella necessità di rispettare lo statuto federale, i principi fondamentali, gli indirizzi del Coni e della Figc nonché i principi della democrazia interna. Allorchè la Federazione ritenga che la Lega abbia infranto il menzionato limite potrà pur sempre (ai sensi dell’art. 9 numero 2 dello Statuto federale) sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello, organo della giustizia sportiva e, pertanto, in posizione di terzietà rispetto alle parti, a cui è espressamente attribuita la competenza a dirimere la controversia”.

proveritate

Parere pro veritate. Di diciassette pagine si compone infine il parere richiesto l’11 novembre dal vicario della Lnd, parere formulato dal professore Filippo Lubrano. Tre i quesiti posti. Sussistenza dei presupposti per disporre il commissariamento della Lnd; opportunità o meno di disporre la revoca del provvedimento di approvazione del bilancio e la convocazione del consiglio direttivo per la relativa approvazione; opportunità o meno di convocare l’assemblea straordinaria (sempre per il prossimo 22 gennaio) per approvare le modifiche al regolamento della Lnd, al fine di adeguarlo ai principi informatori del Coni. Prima di affrontare i punti, un breve riepilogo delle tappe. Il 26 ottobre Sibilia si dimette, in base all’art.9.3 del regolamento Lnd il vice-presidente vicario Pellizzari dichiara la decadenza del consiglio direttivo e dispone la convocazione dell’assemblea. Il 27 ottobre, il vicario – sempre per l’art.9.3 del regolamento – delibera l’approvazione del bilancio e di sottoporre il provvedimento a successiva valutazione del consiglio direttivo alla prima riunione utile, ovverossia alla prima riunione successiva alla sua ricostituzione. Il 28 ottobre il presidente Figc Gravina indica a Pellizzari che l’approvazione del bilancio è da considerarsi illegittima per carenza di competenza e lo invita a sottoporlo all’approvazione dell’assemblea. Il 2 novembre Pellizzari risponde a Gravina comunicando che l’atto è da considerarsi legittimo specificando tra le varie cose che l’assemblea avrebbe potuto esprimersi solo in presenza di un parere negativo del Collegio dei revisori e che tale situazione non si era verificata. Nello stesso giorno il presidente federale indicava al vicario-reggente come la Lnd non avesse adeguato il proprio regolamento e che tale mancato adeguamento – art. 5 e 8 – avrebbe confermato l’illegittimità dell’approvazione del bilancio da parte del vice-presidente vicario. Con comunicato ufficiale del 3 novembre il vice-presidente vicario convocava l’assemblea straordinaria elettiva per il 22 gennaio 2022. Nel consiglio federale del 4 novembre il presidente Figc comunicava di aver chiesto parere al Collegio di garanzia del Coni e nello stesso consiglio il vice-presidente vicario della Lnd chiedeva che la sua relazione fosse inviata al Collegio di Garanzia, relazione che risulta però non essere stata allegata dal presidente Gravina, una situazione – scrive Lubrano – che ha determinato “una grave lesione del contraddittorio”. Questo invece il parere pro veritate sulla sussistenza dei presupposti per il commissariamento.

Approvazione bilancio. In sintesi, facendo riferimento al regolamento vigente della Lnd (nello specifico l’art. 9.3), dopo aver rilevato in capo al vicario la funzione di garante del normale funzionamento della Lega dopo la decadenza del consiglio direttivo alla luce delle dimissioni del presidente ma con l’ausilio dei tre vice-presidenti e dei consiglieri federali, che l’approvazione del bilancio rientra tra le attività di ordinaria amministrazione, che l’approvazione non è atto discrezionale essendo presa d’atto formale visto il parere favorevole del collegio dei revisori, che sia irrelevante la circostanza che il vice-presidente vicario abbia prima predisposto e poi approvato il bilancio in quanto tale situazione si sarebbe verificata anche in una condizione fisiologica di normale funzionamento del consiglio direttivo, che l’assemblea avrebbe avuto diritto di voto solo in presenza di parere negativo dei revisori, circostanza scrive Lubrano non verificatasi e per questa serie di motivi si “deve ritenere legittima l’approvazione del bilancio da parte del vice-presidente vicario”.

Sul mancato adeguamento principi informatori del Coni. “L’indicazione di adeguamento è stata data dalla Figc l’1 ottobre. Il termine del 20 ottobre indicato dalla Figc non era espressamente indicato come perentorio posto che veniva espresso come perentorio solo nel caso in cui fossero previste elezioni, termine che non poteva materialmente essere rispettato dalla Lnd in quanto l’art. 25 dello Statuto impone un termine dilatorio di almeno 60 giorni per la convocazione dell’assemblea (che quindi non poteva essere convocata entro 20 giorni) tanto che poi il vice-presidente l’ha convocata per il 22 gennaio, e che il mancato adeguamento entro il 20 ottobre non è imputabile al vice-presidente perché tale attività spetta al consiglio direttivo, decaduto solo il successivo 26 ottobre. E quindi, scrive Lubrano, “si deve ritenere la piena legittimità del mancato adeguamento ai principi informatori del Coni nel termine del 20 ottobre”.

Sull’opportunità di disporre revoca del provvedimento di approvazione del bilancio e la convocazione del consiglio direttivo per la relativa approvazione: “…non sussistono i presupposti della revoca nemmeno in autotutela non sussistendo né i presupposti di fatto – sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento – né il presupposto di diritto previsto dalla norma alla luce del fatto che l’approvazione è stata fatta proprio per garantire l’interesse al naturale funzionamento della Lnd e inoltre “il vice-presidente ha deliberato di sottoporre il provvedimento a valutazione del consiglio direttivo alla prima riunione utile”. Infine sull’opportunità di convocare l’assemblea straordinaria (sempre per il 22 gennaio) per approvare le modifiche al regolamento Lnd: “…si ritiene opportuno convocare l’assemblea straordinaria”.

Nel parere pro veritate il professore Filippo Lubrano ha poi riservato stoccate e rilievi anche al parere del Coni. “Avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta Figc in quanto la funzione consultiva è volta a garantire esclusivamente una interpretazione di regole generali, non una valutazione dell’applicazione di regole federali al caso concreto” e pertanto “risulta non un parere interpretativo ma una sorta di autorizzazione ad un facere, ovvero un atto non consultivo ma pienamente decisorio e tale atto può essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tar Lazio, ai sensi della legge 280/2003 per violazione della funzione meramente consultiva e peraltro avendo svolto funzioni decisorie, incidenti sugli interessi della Lnd, lo stesso avrebbe dovuto garantire alla stessa la partecipazione al relativo procedimento, profilo che costituisce ulteriore motivo di possibile censura”. Dal punto di vista sostanziale poi – prosegue Lubrano – “il Collegio sembra da una parte attribuire la competenza dell’approvazione al consiglio direttivo della Lnd ipotizzando un’automatica prorogatio in quanto desumibile da principi generali di sistema: una tale impostazione si basa su interpretazione “creativa” della normativa di settore che non prevede l’istituto della prorogatio che dunque non può essere considerato immanente alla luce del brocardo ubi lex dixit, voluit: ubi lex non dixit, noluit”. E cioè dove la legge ha voluto, ha detto: dove non ha voluto, ha taciuto. Scrive ancora Lubrano che “l’ipotesi della prorogatio era stata indicata come possibile soluzione in deroga dallo stesso vice-presidente vicario nella lettera inviatagli il 2 novembre ma che Gravina non aveva risposto sul punto: sarebbe quindi paradossale (oltre che contraddittorio ed illegittimo) se ora la Figc procedesse al commissariamento della Lnd su tale ipotesi”. Dall’altra parte il Collegio di garanzia “sembra attribuire la competenza all’approvazione del bilancio all’assemblea della Lnd, richiamando le norme relative a società di capitali: tale impostazione non è condivisibile perché si basa su interpretazione creativa della normativa di settore e sempre in relazione al brocardo ubi lex dixit, voluit: ubi lex non dixit, noluit”. E ancora. “In ogni caso in alcuna parte del proprio parere il Collegio di garanzia ha indicato che l’avvenuta approvazione del bilancio possa costituire presupposto per disporre il commissariamento”. Dopo il bastone, la carota. Nel parere pro veritate Lubrano riconosce come corretta la pronuncia del Collegio di Garanzia sul fatto che “l’eventuale mancato adeguamento ai principi Coni non potrebbe costituire presupposto per commissariamento ma solo situazione per la quale si potrebbe sollevare conflitto innanzi alla Corte federale d’appello Figc”. E quindi “il parere del Collegio di Garanzia dello Sport non costituisce elemento utile a sostenere il commissariamento”. Cosa farà adesso Pellizzari? Cosa farà adesso Gravina? Risuonano già annunci di nuovi ricorsi e altri rimpalli. Risuonano sordi, insieme alla massima di Boskov, “partita finisce quando arbitra fischia”. Cosa faranno per vincere partita? E, soprattutto, chi farà da arbitro?

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