Va di corsa la Figc di Gabriele Gravina: corre sul piano inclinato che si è creato – per responsabilità e irresponsabilità altrui? imperizia? criticità e fragilità interne al sistema e nella sua catena di controlli e poteri, oppure fato? – avviluppato e poi contorto intorno a quello che è stato definito il “caso Brescia” (precedenti puntate qui e qui), caso che tiene sospesa la disputa dei playout di serie B. Playout prima congelato sine die, poi dal consiglio federale (giunto in soccorso della Lega B) abbinato a due date (15 e 20 giugno) che, almeno al momento, restano però ancora come ipotesi indicative. L’esito giudiziario-sportivo tiene una volta ancora in sospeso fiato, speranze e destini di club professionistici (in questo caso 4), città, istituzioni locali e tifoserie. Sono trascorsi 20 giorni dalla fine della stagione regolare, 7 giorni sono già passati (doveva essere il 24 poi spostato al 26 dalla Lega B) da quello che avrebbe dovuto decretare il verdetto sull’ultima retrocessa in Lega Pro. E sono passate due settimane da quella domenica (18 maggio) quando, a ora di pranzo, dopo aver telefonato a Frosinone e Salernitana, il presidente della Lega serie B Paolo Bedin comunicava il rinvio (sine die) dei playout perché intanto, soltanto poche ore prima, gli era stato comunicato da Roma che era piombata una segnalazione di chiusura indagine (condotta e chiusa nello spazio di un giorno e qualche ora) della Procura Federale sul Brescia. Salvatosi sul campo all’ultima di campionato e invece accusato di violazioni economico-amministrative a bocce ormai ferme: se riconosciuto colpevole, come da norme “meritevole” di un potenziale -4, con la conseguente riscrittura della classifica (solo post sentenze endo-federali) e inevitabile via libera, in ordine sparso, al gran circo barnum. L’andata playout Salernitana-Frosinone del 19 maggio (venduti 30mila biglietti) cancellata così, a 24 ore dal suo calcio d’inizio.
Da quel giorno (18 maggio) è iniziata un’altra corsa, come di consueto, come accade da decenni: il pallone, specie tra primavera ed estate, corre più nelle aule dei tribunali che sui campi verdi. Corre ad esempio la Figc di Gravina, mentre tutti stanno con gli occhi spalancati. Sorpresi e stupiti. Sbigottiti e sballottolati. Stanchi e sfibrati. Otto giorni dopo il deferimento del Brescia e dei suoi legali rappresentanti (e del Trapani calcio: la vicenda è legata e intrecciata, scopriremo in seguito come e perché) si è celebrato il processo di primo grado sportivo (29 maggio) con annesso dispositivo (emesso alle ore 19.19) della sentenza: 24 ore dopo (30 maggio) sono state pubblicate anche le motivazioni del collegio del Tribunale federale nazionale.
È andato di corsa il presidente Carlo Sica, già avvocato Generale aggiunto dello Stato, una carriera piena di incarichi prestigiosi nella magistratura di Stato. Già consulente giuridico di Gianni Letta, in passato alla Corte federale d’appello e dal 2021 al Tribunale federale nazionale, sul suo tavolo trattati casi scottanti come il primo grado sulle plusvalenze (con tanto di bacchettate al procuratore Chinè) o quello sull’indice di liquidità nella famosa battaglia tra Figc e Lega serie A. È un veterano federale e ha anche un figlio (Emanuele) da qualche anno nell’organigramma del “Club Italia”, la struttura guidata (previo lauto compenso) dal presidente federale che si occupa delle Nazionali. Non è l’unico caso di “parentopoli” in Figc (vedi in passato figlia Giorgetti, vedi ancor oggi figlio Tajani) e non c’è nemmeno più da sorprendersi.
Non c’è stato da sorprendersi nemmeno alla lettura del dispositivo (e delle motivazioni) sulla sentenza: il “caso Brescia” è stato trattato per tabulas. Il collegio ha infatti applicato, senza nemmeno sforzarsi troppo, quello che prescrivono le norme del codice di giustizia sportiva e leggendo quanto dettano le Noif (norme organizzative interne federali): 4 punti (2 a testa) per gli inadempimenti (Irpef ed Inps) relativi alla “finestra” di febbraio, 4 punti (sempre 2 a testa) per gli inadempimenti della “finestra” di aprile. I primi 4 da applicarsi nella stagione corrente, in ragione dell’afflittività della pena: il -4 per il Brescia significa retrocessione, con conseguente riscrittura della classifica finale e di conseguenza playout non più tra Frosinone e Salernitana ma tra Salernitana e Sampdoria. I secondi -4 nella stagione successiva: quella del 2025/26 se il Brescia riuscirà a iscriversi al campionato di Lega Pro… altrimenti ciccia. Oltre agli 8 punti al club, sono stati inibiti per sei mesi i legali rappresentanti del Brescia, ovvero Cellino senior e Cellino jr, ai quali però non è stata inflitta alcuna sanzione pecuniaria: cioè nessuna ammenda.
In 11 pagine c’è la breve cronistoria del caso e del suo sviluppo giudiziario, comprese le scaramucce (in realtà c’è stata aria pesante solo tra Samp e Brescia) e i tentativi di appigli e cavilli giuridici difensivi. Normale prassi da processo. Questo, come accade per tutti gli altri. Niente da sorprendersi e anzi via, tutti di corsa perché c’è da celebrare, e in fretta, anche il secondo grado di giudizio, perché solo dopo il responso della Corte federale d’Appello il presidente di Lega B Bedin potrà finalmente tagliare il nastro ai playout dopo l’agognato via libera di Gravina e il commento compiaciuto (c’è da scommetterci) del suo primo mentore, il ministro dello sport Andrea Abodi. Però e intanto anche per riempire l’attesa – mentre Sampdoria e Salernitana si scaldano, mentre il Frosinone festeggia lo scampato pericolo e mentre Brescia si rivolta (e il club rischia la ripartenza dall’Eccellenza se il 6 giugno non arrivano 6 milioni) – sarebbe forse il caso di stoppare questa folle corsa per esaminare con un po’ di calma, alcuni aspetti che emergono da questa sentenza.
Nella quale, in estrema sintesi, si fa riferimento a date, catene, indirizzi e intrecci. Conosciuti, e nuovi: a questo proposito, sarebbe interessante attendere e leggere le motivazioni della sentenza sulla penalizzazione del Trapani, riconosciuto colpevole delle stesse violazioni ascritte al Brescia e per le stesse finestre temporali; solo che per risultare afflittiva, la penalizzazione ai siciliani è stata spostata tutta sulla prossima stagione (-8), visto che il campionato del Trapani è finito a fine aprile, a tre punti dai playoff (e ben sopra i playout) che sono ancora in corso. Dare i -4 punti in questa stagione non sarebbe stato afflittivo. Questo è però un ragionamento postumo. Certo, si potrebbe sempre dire: ma se il Trapani fosse finito nei playoff (e magari fosse ancora in corsa) cosa sarebbe successo adesso? Sarebbero stati invalidati, la squadra ipoteticamente tagliata fuori avrebbe fatto ricorso? Domande che lasciano il tempo che trovano…
Tornando alla lettura delle motivazioni. Vi si legge ad esempio come il collegio del tribunale ridefinisca il senso di perentorietà dei termini, come si appoggi a un decreto legislativo che sul campo tributario però pare invece venga interpretato diversamente; come infligga una reprimenda ai tentativi di Massimo Cellino di sottrarsi e sfuggire alle proprie responsabilità, come vengano resi noti i carteggi tra club e commercialista (Marco Gamba) che più volte chiede l’autorizzazione ad operare attraverso l’operazione di compensazione dei crediti d’imposta acquistati (risparmiando circa il 20%) dal gruppo Alfieri. E come infine riservi una lezioncina da scuola elementare al patron Cellino e al Brescia: “bastava una semplice visura camerale”, o ancora “non basta la generazione di una quietanza per dimostrare l’assolvimento agli adempimenti”.
Dalla lettura di queste motivazioni emergono però anche ritardi, catene di comando e di trasmissione rallentate e congelate, si rilevano stranezze e solleciti inghiottiti (e sterilizzati) anche dalle debolezze del sistema dei controlli e dei poteri in capo ad un organo (interno alla Figc) quale la Covisoc; emergono anche interrogativi su possibili azioni che Covisoc e Procura federale avrebbero, chissà, forse potuto fare prima, prima cioè che tutto andasse in un infernale imbuto (il termine da usare sarebbe un altro ma…). Emerge poi anche una contraddizione in termini, quando cioè il Collegio parla di operazioni (la compensazione orizzontale) che ritiene comunque vietate: un’operazione a conoscenza della Covisoc già il 28 febbraio, eppure si sono attesi quasi altri tre mesi prima di dire, “l’operazione è comunque vietata” rifugiandosi però nell’assunto che “i crediti si sono rivelati fasulli e dunque l’operazione non è andata in porto”. Questo passaggio non vale come quella frase rivoltata come lezioncina sul volto di Cellino e del Brescia (“bastava una semplice visura”)? Questo passaggio non vale nemmeno nei confronti della Covisoc che già il 28 febbraio aveva subdorato qualcosa di sospetto? Si dirà: la Covisoc non ne ha i poteri, non è autorizzata. Chissà però se la Covisoc non avesse, almeno informalmente, informato la Procura federale in quel frangente, e anche nei due mesi e più nei quali attendeva (e ha atteso, vanamente) risposte ai solleciti avanzati all’Agenzia delle Entrate di Brescia: il procuratore Chinè, o il sostituto D’Oria al quale è poi toccata l’inchiesta, avrebbero potuto fare qualcosa prima, avrebbero potuto magari informarsi, così anche solo per curiosità? In fondo, ai giornalisti è bastato meno di un giorno per scoprire cosa fosse il gruppo Alfieri…
I puntini sospensivi restano anche per un’altra questione: in questa sentenza è stata solo sfiorata l’applicazione dell’articolo 4 delle Noif, quello che cioè impone “lealtà, correttezza e probità” nella condotta di tutti, nessuno escluso. Un’occasione persa. Poteva invece servire come lezione, come ammonimento, come via precorritrice che sbarrasse e stroncasse definitivamente tutti i tentativi di chi non rispetta le regole, di chi bara, di chi prova a fare il furbo, di chi è sleale e di chi pratica doping amministrativo, di chi magari anche inconsapevolmente (Cellino e Antonini del Trapani si dicono truffati) inquina e manda a carte quarantotto il sistema calcio e la sua credibilità, di chi manda in frantumi la regolarità di un campionato, di chi costringe a far riscrivere e stravolgere verdetti e classifiche a stagione finita, di chi costringe a non dar ascolto e merito ai risultati del campo, di chi provoca danni di immagine al calcio, di chi gioca sulla passione dei tifosi, di chi costringe ancora una volta a inquinare, imbrattandole, le stagioni calcistiche addirittura prima ancora che partano (nella prossima stagione la Lucchese, fallita, avrebbe dovuto partire da -14, il Trapani partirà con -8, segni negativi anche per Triestina, Messina e forse Foggia, se all’elenco a giugno non arriverà qualche altra): ma che calcio è?
Il sistema delle penalizzazioni (il ministro Abodi se ne farà una ragione?) ha dimostrato di non funzionare: i casi si ripetono ogni anno. Perché allora non punire severamente (pecuniariamente) i legali rappresentanti delle società, perché non infliggere sanzioni che pesino (e parecchio) sul portafoglio dei responsabili? Perché far passare in carrozza chiare operazioni di bancarotta, d’insolvenza fraudolenta, di truffa, di riciclaggio? Perché non costituirsi in giudizio contro i mascalzoni di turno? Mentre si attendono risposte dalla Figc (aspetta e spera) e mentre si attendono risposte dal ministro (aspetta e spera…ah, forse l’Autority partirà, con oltre un anno di ritardo), torniamo su alcuni passaggi delle motivazioni del collegio presieduto da Carlo Sica.
I tempi e le date: se non ci fosse stato il Trapani… Nelle motivazioni della sentenza (sono qui) emerge una data, fino a ieri l’altro sconosciuta, o meglio non ancora emersa. È quella del 29 aprile 2025, citata a pagina 5). In questa data la Covisoc sollecita l’Agenzia delle Entrate di Brescia, evidenziando come l’Agenzia delle Entrate di Trapani avesse già azionato l’atto di recupero nei confronti del Trapani calcio di Valerio Antonini: aveva quindi già bocciato i crediti perché aveva ricevuto una conferma ai “sospetti” manifestati a febbraio. La stessa Covisoc aveva infatti già due mesi prima avanzato sospetti, chiedendo il 28 febbraio una verifica all’Agenzia delle Entrate di Brescia (la Covisoc, come recita articolo 80 delle Noif, ha poteri ispettivi: però è un potere, per così dire, limitato, non è mica la Guardia di Finanza, è un organo interno alla federazione. In sintesi: ai suoi sospetti, e alle sue verifiche, deve rispondere una comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate…): si ricorda che Brescia e Trapani hanno utilizzato lo stesso sistema (acquisto credito d’imposta per assolvere ai versamenti di ritenute Irpef e contributi Inps mediante compensazione) affidandosi allo stesso gruppo (quello di Alfieri). L’Agenzia delle Entrate di Brescia però risponde solo il 9 maggio: è un venerdì, è il giorno del pari del Brescia a Modena che equivaleva a mezza salvezza, ma è pure il giorno della nota (schema di atto n. T9HCRA100079/2025) notificata dall’Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Brescia alla società Brescia Calcio SpA. L’Agenzia delle Entrate risponde perché inevitabilmente sollecitata, ma in maniera forse generica: non si spiega altrimenti il motivo per il quale la Covisoc chieda una nuova e più dettagliata puntualizzazione (“chiediamo di ricevere con urgenza una sintesi delle contestazioni e le motivazioni che hanno portato l’Agenzia delle Entrate ad avviare l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati”), risposta che arriva solo il pomeriggio del 16 maggio (il 13 maggio il Brescia conquista la salvezza sul campo battendo la Reggiana). Il 16 maggio è di venerdì: la Covisoc però si mette subito al lavoro, lavora anche di sabato (17) e dopo aver ricevuto la segnalazione, il 18 arriva dalla Procura Federale la chiusura indagini sul Brescia (e qualche ora dopo, si auto-denuncia il Trapani). Un’aggiunta, a questo proposito: se il 29 aprile la Covisoc scrive ad Agenzia delle Entrate Brescia perché in possesso della risposta dell’Agenzia delle Entrate di Trapani, perché non si era (non si era ancora: è legittimo chiederlo?) nel frattempo attivata nei confronti del Trapani? C’è anche un’altra data da cerchiare, in questa comunicazione: è quella del 12 marzo 2025, a campionato abbondantemente in corso.
Quando cioè il 9 maggio l’Agenzia delle Entrate (direzione provinciale di Brescia) inoltra alla Covisoc (e per conoscenza all’Ufficio Controlli della Direzione Regionale Lombardia), la nota con cui risponde alla richiesta della Covisoc del 28 febbraio, precisa di aver ricevuto l’invito a effettuare il controllo sulla segnalazione relativa al Brescia Calcio il 12 marzo 2025 dalla Direzione Regionale Lombardia… In tutto questo bailamme, mentre il campionato di B (e di Lega Pro) continuavano, Brescia e Trapani intanto continuavano a ricorrere a questo tipo di operazione anche per la finestra di aprile…
I termini: perentori ma anche boh… Interessante, almeno giuridicamente, la spiegazione del Tribunale federale nazionale sul termine dei dieci giorni per la segnalazione della Covisoc. Una questione temporale invocata dalla difesa del Brescia che puntava sulla “tardività della segnalazione alla Procura Federale” e secondo cui la segnalazione doveva avvenire nei 10 giorni successivi al 17 febbraio (e 16 aprile), per cui secondo il Brescia la “omissione avrebbe dato luogo all’integrale violazione della disciplina relativa ai termini delle indagini disciplinari, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti posti a base dell’avviso di conclusione delle indagini e del successivo atto di deferimento”, secondo quanto prescrive il comma 4 dell’art. 80 delle Noif. Il tribunale ha ritenuta infondata questa eccezione, preliminarmente spiegando che “al riguardo, sarebbe sufficiente evidenziare la circostanza che il termine di cui al comma 4 dell’art. 80 NOIF non ha natura perentoria”, per poi avviarsi in una lunga spiegazione nella quale emerge come l’azione disciplinare della Procura parta o dalla segnalazione di un caso (in questo caso dalla Covisoc che lo ha segnalato il 17 maggio) o da una notizia appresa (anche in forma anonima) e che vi sono trenta giorni, dal ricevimento della notizia o segnalazione, per iscriverla nel relativo registro. In sintesi: ritenuto termine non perentorio e comunque assorbito dai termini successivi e comunque decorrente dal momento in cui si è avuta certezza dell’illecito, quindi nella fattispecie dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso specifico, l’iscrizione è avvenuta il 18 maggio (la domenica). Come si vede, in questo caso (costretti dagli eventi) si è legittimamente corso per davvero. Il 16 maggio la Covisoc riceve la risposta dall’Agenzia delle Entrate, il 17 segnala alla Procura, il 18 la Procura chiude l’inchiesta e deferisce.
L’operazione: illegittima, inefficace, inesistente? Nel merito della questione (operazione di compensazione attuata dal Brescia, e dal Trapani, per compensare le ritenute e i contributi con i crediti di imposta acquistati) il Tribunale federale nazionale sostiene come “la compensazione orizzontale di questi crediti Iva (cioè di terzi) sia illegittima, a prescindere da una verifica della bontà dei crediti stessi”. Prima di entrare nel merito, viene spontanea una constatazione: se è così (e lo dice il tribunale), era allora inutile attendere l’esito della bontà dei crediti… Era inutile attendere tre mesi, bastava averlo saputo già il 28 febbraio, quando cioè la Covisoc avanzava all’Agenzia delle Entrate di Brescia dubbi sulle modalità delle operazioni… Nelle motivazioni, la corte ricorda come la legge riconosca due tipologie di compensazione: quella verticale, che avviene tra imposte della medesima natura, e quella orizzontale, che ha ad oggetto imposte e contributi di natura diversa. Nel caso del Brescia (e del Trapani) si è in presenza di una compensazione orizzontale. La corte ricorre all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, secondo cui “i contribuenti possono avvalersi dell’istituto della compensazione cd. orizzontale solo allorquando i debiti, e i contrapposti crediti, siano di titolarità del medesimo soggetto”, per sostenere come (rinforzata dalla giurisprudenza federale) “l’operazione orizzontale è ammessa solo allorquando i debiti, e i contrapposti crediti, siano di titolarità del medesimo soggetto”. In realtà però l’ordinamento tributario pare dica, e preveda altro: e cioè che è possibile compensare debiti diversi con i crediti Iva, e non è invece possibile accollarsi i debiti di un altro. Certo, diverso è il discorso relativo all’inesistenza di quei crediti, come dimostrato nel caso specifico del Brescia e del Trapani. Quei soldi non esistevano, per questo l’operazione non si è mai perfezionata, per questo gli adempimenti no sono mai stati assolti, per questo non v’è scappatoia per la giustizia federale.
Scrive la Corte: “L’affidabilità” delle società titolari dei crediti ceduti al Brescia Calcio, con riferimento alla società Studio Paghe 2000 srls, rileva che la stessa nella dichiarazione integrativa IVA 2024 indica un ammontare di acquisti per oltre 6 milioni di euro, a fronte di fatture di acquisto emesse nei suoi confronti e rinvenute nel cassetto fiscale di soli € 7.523,19. Ed ancora. Con riferimento alla società Honda srl, la cui partita IVA è stata cancellata ad aprile 2025, Agenzia delle Entrate ha rilevato che nei confronti della stessa sarebbero state emesse fatture di acquisto da parte di società che non avevano presentato le dichiarazioni o comunque erano cessate”.
Abodi e Autority. Bastava una semplice visura camerale per scoprirlo. Già… Già prima del 17 febbraio (vale per il Brescia e per il Trapani, per Cellino e Antonini), già dal 28 febbraio (vale per la Covisoc), chissà magari poteva valere anche per la Procura federale… Magari ai quesiti potrebbe rispondere il ministro dello Sport Abodi che un anno fa (31 maggio 2024) con un decreto legge aveva fatto approvare l’istituzione di un’Autority che avrebbe dovuto (non c’è ancora) sostituire la Covisoc. Dentro questa Autority sono previsti, come membri di diritto, il presidente dell’Inps e il direttore dell’Agenzia delle Entrate. Se ci fossero stati, avrebbero evitato questo papocchio?
L’occasione mancata. C’è un punto più di tutti, in tutta questa storia processuale, che non si capisce. Perché tribunale federale, e Procura prima, non hanno utilizzato questa vicenda per farne un precedente che sarebbe stato importante, impresso così, a futura memoria? E cioè: chiunque si avvalga di scorciatoie per ciò stesso viola i principi di lealtà, correttezza, probità (art. 4 Noif). Il Tribunale federale, e la Procura prima, hanno invece trattato questo caso alla stregua di un caso nel quale un soggetto semplicemente non paga perché non ha i soldi: è questa infatti la fattispecie per la quale, da codice di giustizia, sono previsti punti di penalizzazione per ogni mancato adempimento.
Se però non si paga, e si usano mezzi per essere più furbi di altri, allora si sconfina in situazioni nelle quali entra in gioco la colpa, o il dolo, di chi agisce. Parliamo di doping amministrativo. Ossia, se io uso una quietanza falsa, o un pezzo di carta falsificato, non pago e mi vengono dati punti per il mancato pagamento. Ok. Ma il falso che ho realizzato o di cui mi sono avvalso, non viene punito?
Quello che vogliamo sostenere è che la fretta ha portato a sorvolare su un aspetto importantissimo, e forse meno fretta sarebbe servita per capire se i casi Brescia e Trapani rientravano (o rientrano) in questa supposta cornice. È importante cioè che i furbi (Cellino e Antonini si dicono truffati), se furbi vi sono stati, vadano puniti più e più gravemente di chi invece semplicemente non paga perché non ha i soldi o perché non è in grado di gestirli. Questo comportamento, quello cioè del falso, è molto più grave del mancato pagamento. È bene che questo sia un punto da scandagliare per il sistema sportivo. Se non ho i soldi amen: ci siamo imbarcati in un’impresa che non potevo sostenere e finisce lì. Ma se per continuare a sostenere un’impresa che non possiamo sostenere, “bariamo” o semplicemente manchiamo di lealtà, prudenza, diligenza, correttezza etc etc, beh meritiamo una punizione ben più pesante. Perché coinvolgiamo in questo nostro agire, tutto il sistema. Prendiamo questo caso specifico come esempio: e le altre squadre – Frosinone, Salernitana, Sampdoria – che fanno? Stanno tutte appese e sospese per colpa di vicende di altri. E questo non va (più) bene.






