Incomprensibile, contraddittoria, illogica, una sentenza da “liberi tutti”. Sono alcune delle parole usate dal procuratore capo Figc Giuseppe Chinè nel ricorso alla sentenza di primo grado sulle plusvalenze. Un attacco in piena regola a un altro organo della giustizia sportiva. Sbriciolate le tesi d’accusa, accartocciate tabelle e valutazioni, appallottolate le richieste di pena, invitato persino a rileggersi attentamente le pagine di “Dottrina e prassi” e le norme del codice civile (non solo l’articolo 2216) dai giudici (relatori Amedeo Citarella e Giammaria Camici, presidente Carlo Sica) del Tribunale federale nazionale, il procuratore capo Figc adesso ci riprova mettendo piombo nelle parole. In appena una pagina e mezzo di motivazioni gli avevano smontato, demolito, condannato persino l’impianto accusatorio, prosciogliendo tutti gli imputati, dirigenti e società. Undici club (Juventus, Napoli, Genoa, Sampdoria, Empoli, Pisa, Parma, Pescara, Pro Vercelli, le defunte Novara e Chievo) e 59 dirigenti deferiti e imputati, 61 le operazioni nel mirino per un valore complessivo di quasi 200 milioni di euro e “plusvalenze fittizie” per 100: complessivi 458 mesi di inibizione richiesti e multe per complessivi 2.236.000 euro. Alla fine del processo lampo – tre giorni, sentenza il 15, motivazioni depositate il 22 – invece tutti assolti. Anzi, sul banco degli imputati sarebbe finita proprio l’accusa federale, nel mirino il lavoro del procuratore capo Chinè, dei suoi pm, dei commercialisti al quale si era rivolta la Procura per l’impalcatura del castello accusatorio. Il 15 aprile il processo di primo grado sulle “plusvalenze” era così stato come inghiottito in un buco. Evaporato, dissolto, volato via come una bolla di sapone. Una sentenza tombale. Eppure.
Il ricorso. Eppure Giuseppe Chinè ci riprova. Ha presentato il ricorso (firmato anche dal procuratore aggiunto Ricciardi) alla Corte d’appello a sezioni unite, chiede al presidente Torsello e ai giudici della corte federale di accogliere le tesi d’accusa, di condannare dirigenti e società ribadendo le richieste di pena formulate in primo grado: il processo è stato fissato per il 17 maggio, ieri pomeriggio sono stati notificati gli atti agli 11 club e ai 59 dirigenti deferiti. In settanta pagine il consigliere di Stato, capo gabinetto del Mef e procuratore capo della Figc riprende totalmente e completamente le tesi sostenute in primo grado (non c’è aggiunta di nuove tesi) ma soprattutto bacchetta il collegio giudicante. Fa riferimento a precedenti sentenze e riporta in primo piano le indagini della Procura della Repubblica di Torino sulle operazioni della Juventus, indagini ancora in corso. L’inchiesta si chiama “Prisma” e il 2 aprile scorso uno dei pm torinesi ha ascoltato in una caserma della Finanza il presidente federale Gravina.
Corto circuito nel Palazzo. Rilievi pesanti, l’ennesimo corto circuito (era accaduto già per il caso Juve-Napoli e poi sui tamponi Lazio) nel complicato e complesso apparato della giustizia sportiva guidato dal coordinatore delle segreterie degli organi di giustizia federale Giancarlo Viglione, il braccio destro del presidente federale Gabriele Gravina. Presidente federale che così s’era espresso, subito dopo la sentenza di primo grado che assolveva Juventus, Napoli e altri 9 club insieme a tutti i dirigenti deferiti, da Agnelli a Nedved, da De Laurentiis a Ferrero. L’elenco è lungo, come quello dei sospetti, come quello degli interrogativi. Sempre irrisolti, sempre senza risposte, sempre senza soluzioni. «È quello che continuo a dire da tre anni: se trasformiamo tutto quello che è indagine conoscitiva in indagine che forse non ha elementi oggettivi, facciamo fatica». Così, testualmente, dopo le motivazioni del Tribunale federale presieduto da Carlo Sica, presidente del tribunale che ha appena condannato Blandini a due mesi d’inibizione, che ha assolto De Laurentiis e il Napoli sul protocollo-tamponi e che ha rigettato il ricorso del proprietario del Napoli sulle multiproprietà. È quello che continuo a dire da tre anni, aveva detto Gravina dopo la sentenza di primo grado. “Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento. E il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione”: così c’è scritto nelle motivazioni del collegio del tribunale federale. Parole pesanti, affilate: se unite a quelle di Gravina («se trasformiamo tutto quello che è indagine conoscitiva in indagine che forse non ha elementi oggettivi, facciamo fatica») sembravano, e sembrano ancora, una vera e propria stroncatura al lavoro di Chinè, trattato quasi come uno scolaretto. Niente bocciatura, però, nessuna richiesta di passo indietro. «Se in Italia ogni volta che il pubblico ministero chiede una condanna e poi l’imputato viene assolto allora diventa complicato. Lui ha fatto le sue valutazioni. Che qualcosa non funzioni ce lo dobbiamo dire ad alta voce. Il procuratore federale ha fatto la sua valutazione come l’hanno fatta i giudici. Ho visto Chinè molto sereno, non so se farà appello o meno». Così Gravina aveva provato a chiudere il caso, a sigillare porte e finestre di un palazzo dentro il quale sono tremati i vetri e scorsi fiumi di veleno. Non l’aveva presa bene la stroncatura Chinè, faticava a nascondere la figuraccia Gravina, faticava a tenere sedati commenti e bisbigli Viglione. Imbarazzo e stupore, nei palazzi dello sport italiano. Aveva detto alla vigilia della sentenza il presidente Coni, Malagò: «Nulla può essere peggio di un presidente del Coni che interviene su una richiesta di un procuratore di una federazione che deve essere vagliata addirittura al primo grado. Rispettiamo tutto l’iter e poi vediamo. Non potrei aggiungere altro e sarebbe irresponsabile farlo. C’è questa dinamica sulla valutazione “oggettiva” che va verificata e in che termini questo può o meno aver creato delle alterazioni contabili, ma non sono certo io a giudicarlo, nel modo più assoluto». Il silenzio ufficiale tenuto dopo avrebbe però lasciato spazi a commenti delicati dopo, a colloquio con Gravina che è pure in Giunta Coni. Commenti e imbarazzi nei palazzi della politica, quelli dove Gravina è di casa e dove è di casa pur sempre Chinè, capo gabinetto del Mef che proprio qualche giorno fa ha messo la firma sulla nomina dell’ex ministro dell’Istruzione Bussetti (Chinè all’epoca era capo gabinetto del suo Ministero) nel cda di “Sport e Salute”, società creata all’epoca dal leghista Giorgetti la cui figlia da un mese è impegnata in uno stage al “Club Italia” Figc presieduto dal presidente Gravina, Figc che per inciso riceve in contributo milioni di euro proprio da “Sport e Salute”. Non sono stati giorni sereni, di passeggiate tutte sport e salute, questi giorni vissuti dalle parti di via Allegri e nemmeno dalle parti della vicina via Po. Tensione e agitazione: Chinè deciso a fare ricorso, deciso a non perdere la faccia dopo la stroncatura del tribunale federale. Che accadrà dopo il 17 maggio mentre Gravina promette interventi strutturali?
Il ricorso di Chinè, rimandi e rilievi. Intanto sul tavolo è arrivato il ricorso. Settanta pagine. Rilievi e sottolineature. Rimandi a precedenti sentenze federali proprio su operazioni di plusvalenza, repliche pungenti alle note dei relatori del primo giudizio, tra cui Camici che un tempo era in Procura federale e dopo l’arrivo di Chinè ha dovuto cambiare ruolo, passando dall’inquirente al giudicante. Scrive Chinè nel ricorso. Punto per punto.
Il primo: “Manifesta irragionevolezza, erroneità e infondatezza della motivazione della decisione, per omessa o comunque erronea applicazione dei principi giurisprudenziali sedimentati a più riprese ed enunciati dagli organi di giustizia sportiva Figc”. E ancora: “Il generico richiamo al libero mercato, si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza elaborata dagli organi di giustizia Figc nei precedenti procedimenti afferenti analoghe contestazioni (plusvalenze fittizie). Nella decisione il Tribunale omette completamente di illustrare le ragioni del suo revirement rispetto ai precedenti giurisprudenziali della giustizia sportiva Figc, tantomeno esplicita le ragioni del trattamento così drasticamente diverso riservato agli odierni deferiti rispetto ai precedenti in termini”. E, a corredo, elenca una serie di processi con relative sentenze. Ad esempio quelle del 2008 (in vari procedimenti implicate Milan, Inter, Sampdoria, Genoa, Reggina, Udinese, Chievo), del 2017 (Parma), del 2019 (Chievo e Cesena). “Alla luce della cornice giurisprudenziale sopra richiamata, che certamente aveva affermato il principio della libera contrattazione tra le parti, ma nel contempo aveva valorizzato adeguatamente le caratteristiche delle operazioni contestate, che le rendevano “anomale” anche e soprattutto nell’ottica del libero mercato, al punto da ritenere raggiunta la prova della violazione delle norme federali proprio in virtù di tali caratteristiche (reiterazione, scambio senza effetto finanziario, mancato utilizzo del diritto acquistato, ecc.), risulta evidente come il Tribunale nel caso di specie abbia – nonostante il dichiarato sospetto sorto su alcune operazioni – omesso completamente l’esame di tutti gli elementi e i dati documentali offerti nel deferimento e nella relazione di indagine, in particolare riguardo a quei plurimi elementi gravi, precisi e concordanti che rendono evidente la strumentalizzazione e l’uso improprio che le società coinvolte hanno fatto della propria libertà di contrarre, abusando delle plusvalenze realizzate sulle vendite dei diritti e omettendo la svalutazione dei diritti acquistati. Sotto questo profilo e, in generale, sotto il profilo dei principi sanciti dall’art. 4 del CGS, è pertanto del tutto incomprensibile come il Tribunale possa aver prosciolto i deferiti, non solo dalla contestazione della violazione dell’art. 31 CGS, ma finanche dalla contestazione della violazione dei basilari principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti”. Così Chinè (e Ricciardi) al primo punto.
Ancor più affilati, al secondo. “Si rileva, in sostanza, ci sia consentito, un “liberi tutti” enunciato dal Tribunale con buona pace della giurisprudenza in materia sin qui elaborata e delle norme che regolano la formazione dei Bilanci societari e dei principi contabili applicabili alle voci del Bilancio interessate dalle operazioni contestate”. Rispondendo alla motivazione data dal tribunale federale che aveva espresso dubbi (eufemismo) sul metodo usato per dare un valore ai giocatori e agli scambi (“solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni “sviate“ e finanziariamente “fittizie“. Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato”), Chinè replica invece così: “Il tribunale riconosce che il metodo usato dalla Procura possa essere assunto validamente al pari di altri, senza però specificare quali e senza che le difese abbiano offerto nelle loro memorie e nel corso del dibattimento alcun elemento utile a comprendere su quali elementi abbiano basato le proprie (diverse) valutazioni…Inoltre il tribunale riconosce che vi siano poche operazioni che destano sospetto ma ciò non è stato sufficiente al primo Giudice a verificare gli effetti sui conti sociali delle società coinvolte…nessuna indicazione viene data nella decisione circa le “poche operazioni” che anche il Tribunale ritiene sospette… il tribunale statuisce in palese contraddizione con se stesso che “non esista o sia concretamente irrealizzabile il metodo di valutazione del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore”. E dunque “emergono da quanto sopra anche l’estrema illogicità della decisione nonché la grave carenza di motivazione… non si può non rilevare l’estrema illogicità del proscioglimento di tutti i deferiti per tutte le operazioni contestate”.
Terzo punto: erronea applicazione dei principi in materia di onere della prova, a carico dell’ufficio requirente della giustizia Figc. E qui Chinè fa riferimento alla Juventus e all’inchiesta in corso alla Procura della Repubblica di Torino. “Si ritiene che la decisione impugnata sia viziata da erronea applicazione di detto principio, atteso che si ritiene, anche alla luce dei precedenti in termini richiamati, pienamente dimostrata la violazione delle norme meglio descritte nel deferimento, alla luce dei plurimi indizi, gravi precisi e concordanti, derivanti dai riscontri probatori assunti nel procedimento disciplinare de quo; tra questi, anche gli elementi di prova ricavabili dalle indagini penali della Procura della Repubblica di Torino, che, nell’ambito del procedimento N. 12955/2021 R.G.N.R. Mod. 21, sta indagando (come risulta dal decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 24 novembre 2021 allegato al fascicolo del procedimento 233pf21/22), a carico di esponenti apicali della Juventus s.p.a. (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato), in relazione al reato previsto e punito dall’art. 2622 c.c. (falso in bilancio), con riferimento ai bilanci chiusi al 30.6.2019, 30.6.2020, 30.6.2021 a seguito della contabilizzazione di ingenti plusvalenze “maturate nell’ambito di operazioni di scambio, connotate da valori fraudolentemente maggiorati e neutre sotto il profilo finanziario, così da generare un ricavo di natura meramente contabile e, in ultima istanza, fittizio”. A tal proposito la Procura della Repubblica di Torino, nel citato decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 24 novembre 2021, ha evidenziato che “….sin dai preliminari accertamenti svolti è emerso, da un lato, l’assoluto rilievo di siffatte operazioni nel bilancio della JUVENTUS s.p.a., essendo state contabilizzate, negli esercizi sopra indicati, plusvalenze per complessivi € 322.707.000; dall’altro, si è registrata la costante crescita di siffatta voce ad eccezione dell’ultimo esercizio, in via del tutto proporzionale all’aumento delle perdite e degli ammortamenti dei medesimi diritti. L’analisi delle singole transazioni ha consentito, inoltre, di evidenziare la ricorrenza di manifesti profili di anomalia, trattandosi nella maggior parte dei casi di: – operazioni cd. “a specchio”, poste in essere, anche nei confronti di controparti ricorrenti, mediante uno scambio contestuale di calciatori ove, a fronte di una o più cessioni, sono state disposte una o più acquisizioni, ottenendo così operazioni “a somma zero” tra le parti, con conseguente assenza di movimento finanziario e presenza di un duplice effetto positivo sui bilanci della cedente e della cessionaria. A parere di questo Ufficio gli elementi e gli indizi gravi precisi e concordanti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Torino in relazione alla posizione della Juventus e dei suoi tesserati possono essere confrontati, in termini di similitudine della fattispecie, con la documentazione relativa a tutte le altre società e tesserati oggetto del presente procedimento”.
Quarto punto: erroneità e carenza di motivazione della decisione su punti decisivi delle contestazioni preliminari. Partendo dal fascicolo sul Parma, Chinè nel ricorso scrive come “nella decisione del tribunale si riscontri la totale assenza di qualsiasi riferimento al confronto operato dalla Procura Federale tra i corrispettivi stabiliti dalle società nelle operazioni contestate ed i corrispettivi stabiliti nelle operazioni di mercato non caratterizzate dallo scambio di diritti bensì da effettivi investimenti finanziari. Il confronto è chiaramente esposto nella relazione di indagine e nel deferimento. Con tale confronto la Procura Federale ha inteso evidenziare come, ad importi investiti simili, i corrispettivi attribuiti nelle operazioni contestate – totalmente o parzialmente prive di movimentazione finanziaria – sono superiori a quelli attribuiti ai diritti dei calciatori compravenduti con effettivo esborso finanziario”. Poi un’altra serie di esempi, fino ad arrivare al riassunto di alcune operazioni finalizzate dalle società deferite. E cioè.
“La Juventus ha investito in due stagioni sportive € 65.198.800 per acquisire diritti alle prestazioni di calciatori che non hanno mai fatto parte della prima squadra e che sono stati destinati alla Serie C ovvero a campionati stranieri di seconda o terza serie, di cui circa € 45.000.000 per rinforzare la propria seconda squadra militante in Serie C (senza peraltro riuscire a salire in Serie B). La Sampdoria ha investito in due stagioni sportive oltre € 4.000.000 per acquistare diritti alle prestazioni di calciatori che non hanno mai fatto parte della prima squadra e che sono stati destinati a squadre primavera o allievi. Il Parma ha investito in due stagioni sportive € 9.885.000 per acquistare diritti alle prestazioni di calciatori che non hanno mai fatto parte della prima squadra e che sono stati destinati alla Serie C ovvero a squadre primavera o allievi. Il Pescara ha investito in due stagioni sportive quasi € 4.000.000 per acquistare diritti alle prestazioni di calciatori che non hanno mai fatto parte della prima squadra e che sono stati destinati alla squadra primavera. Il Lille avrebbe acquistato i diritti di 3 giovani calciatori dal Napoli, investendo oltre € 15.000.000 per poi destinarli alla Fermana nella Serie C italiana. È di tutta evidenza come le sopra indicate circostanze non possano essere espresse da alcun parametro con peso percentuale, ma debbano comunque rientrare nelle valutazioni dei diritti sia in ottica prospettica (valore d’uso) sia in ottica di recuperabilità tramite la cessione”. Le settanta pagine del ricorso di Chinè – chiede alla Corte federale d’appello di accogliere le richieste formulate in primo grado, chiede in sostanza di smentire e sconfessare le decisioni di altri giudici federali – sono tutte riassunte qui. Che fine faranno? Tempo dieci giorni e si saprà.