Una doccia gelata (viste anche le attuali condizioni meteo che gravano sulla penisola). Un’Epifania di solo carbone e nemmeno un misero dolcino di consolazione (vista la concomitanza con la festività appena conclusa). Una sonora legnata in punto di diritto (visto il tenore della sentenza): Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) batte Figc 4-0 (accolti tutti e quattro i motivi del ricorso). Una sconfessione totale del giudizio formulato nel primo grado della giustizia amministrativa (Tar) da parte dell’organo superiore, quello cioè posto al vertice della piramide della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato). E finanche una pungente sottolineatura, proprio nell’ultimo passaggio della sentenza (102/2026) firmata dal presidente del Collegio (Giancarlo Montedoro) insieme al consigliere estensore (Lorenzo Cordì) e dagli altri magistrati della sesta sezione del Consiglio di Stato (Marco Poppi, Roberta Ravasio, Giordano Lamberti) che, dopo la camera di consiglio, hanno emesso il giudizio finale. Una sentenza che costituirà di sicuro un precedente giurisprudenziale destinato a scardinare la posizione dominante delle federazioni sportive.
Una sentenza che mette la parola fine a una delicatissima vicenda nella quale la Federcalcio (abusando, secondo l’Agcm della sua posizione, come riconosciuto infine dal Consiglio di Stato) aveva cercato di attrarre “sotto la propria autorità”, in danno degli enti di promozione sportiva, quanta più attività possibile. E, per questo, annullando la sentenza del Tar e accogliendo invece in pieno il ricorso sostenuto dall’Avvocatura dello Stato (difesa nel giudizio dall’avvocato Giancarlo Caselli), i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la salatissima multa che la Federcalcio dovrà pagare: 4,2 milioni di euro per le infrazioni durate 8 anni e 11 mesi (468mila euro l’anno), cifra stabilita in ragione di “una percentuale del 5% del valore degli introiti derivanti alla Figc per attività relative all’organizzazione di eventi sportivi calcistici giovanili a carattere agonistico e promozionale e ludico-amatoriale svolti nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico per ragazzi tra 5 e 17 anni” perché – leggendo il provvedimento assunto a giugno del 2024 dall’Agcm – almeno dalla stagione sportiva 2015/2016 la Federcalcio aveva utilizzato strumentalmente il potere regolatorio, attuato pratiche di concorrenza sleale e usato poteri intimidatori (cioè deferimenti e inibizioni), “abusando della propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico, con l’obiettivo di escludere gli enti di promozione sportiva e limitare anche le loro attività amatoriali”.
La Figc del presidente Gabriele Gravina dovrà adesso così mettere pesantemente mano al portafoglio, pagando la salatissima multa. Oltre 4 milioni (per la precisione 4.203.447,54) di euro: non c’è più possibilità di mutare il destino, segnato com’è, dal punto di vista economico, da una clamorosa mancanza (o leggerezza, o dimenticanza?) del collegio difensivo scelto dal presidente federale, collegio formato dal professore Gennaro Terracciano (pro rettore dell’Università degli Studi del Foro Italico, nel 2022 nominato da Gravina come commissario ad acta per la Lega serie A) e dall’avvocato Giancarlo Viglione, ovvero (come confermato dall’ordine di servizio 1/2026 del 22 dicembre scorso) il capo dell’ufficio legislativo e delle relazioni istituzionali Figc, in sostanza il braccio destro e sinistro del numero uno di via Allegri, da anni il vero Richelieu del potere calcistico tricolore: fresco di Parioli, c’è chi avanza anche l’ipotesi che possa candidarsi al soglio di via Allegri se Gravina dovesse mollare o fosse costretto a lasciare. Curiosamente, negli ultimi tempi, l’avvocato partito dalla Lucania e realizzatosi a Roma, è finito un po’ all’indice, ma a chi si chiede e chiede quale ruolo abbia all’interno della Figc verrebbe da replicare: dove avete vissuto in questi anni? Curiosità: i difensori del presidente Aia Antonio Zappi, dopo il deferimento e nell’imminenza del processo, hanno chiesto alla Figc il contratto tra federazione e Viglione, trasmissione negata e per questo è partito un ricorso, non accolto sul punto; qualche settimana fa, invece, il vice-presidente della Camera, Giorgio Mulè, con un’interrogazione scritta aveva chiesto al ministro dello Sport, Andrea Abodi, notizie sul ruolo di Viglione in Federcalcio).
C’è infatti scritto nell’ultimo capoverso della sentenza presa dai giudici di Palazzo Spada. “È precluso al Collegio esaminare le censure articolate nel ricorso di primo grado assorbite dalla decisione del T.A.R. e non ritualmente riproposte in questo grado di giudizio da parte della F.I.G.C. Le questioni relative, quindi, alla durata dell’infrazione (su cui la F.I.G.C. si è soffermata nell’udienza di discussione) e alla quantificazione della sanzione devono ritenersi, quindi, estranee alla cognizione e decisione del Collegio, in difetto della rituale riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a”. In soldoni, è proprio il caso di scrivere: cari difensori della Federcalcio, caro avvocato Viglione e gentile professore Terracciano, sulla durata dell’infrazione e sulla quantificazione monetaria, ovvero sulla misura della sanzione, non possiamo pronunciarci (e dunque non possiamo, eventualmente, ridefinirla e quindi, eventualmente, nemmeno ridurla) poiché nel ricorso non avete riproposto questi due temi, “non ritualmente riproposti (così c’è testualmente scritto)”.
Chissà cosa ne pensa Gravina che a febbraio 2025, dopo cioè la vittoria ottenuta con la sentenza del Tar che accoglieva il ricorso federale, aveva entusiasticamente commentato: «Siamo molto soddisfatti, perché è stata riconosciuta la correttezza dell’agire della Figc, che si è sempre ispirata al rispetto della tutela della salute dei bambini, della legge e dei regolamenti del Coni. Davanti al giudice terzo, abbiamo dimostrato nel merito come l’istruttoria dell’Antitrust sia stata influenzata da dichiarazioni fuorvianti e si sia basata su un ragionamento giuridico errato». Chiederà conto, o chiederà il conto, ai due stimati professionisti, chiederà lumi e ragione di questo inciampo a chi aveva affidato questo delicatissimo compito? O, forse, Viglione e Terracciano erano sicurissimi che, dopo la sentenza del Tar, il Consiglio di Stato non avrebbe ribaltato la vicenda giudiziaria, ristabilendo – come accaduto, la correttezza dell’operato dell’Agcm? Qualcuno potrebbe chiedersi: qual è il massimale dell’assicurazione professionale dell’avvocato Viglione (e anche del professore Terracciano)? E qualcun altro, invece: se c’è stata parcella, quale importo aveva quella chiesta e incassata dall’avvocato Viglione (che è anche capo dell’ufficio legislativo della Figc e delle relazioni istituzionali) per l’assistenza prestata alla Federcalcio davanti all’Agcm prima e poi davanti al Tar (e adesso al Consiglio di Stato)? Nel caso specifico, dunque, una doppia beffa per la Figc e un doppio conto da saldare per la federazione guidata da Gravina: i 4,2 milioni di euro della sanzione più le parcelle (saranno mai rese pubbliche?) riconosciute ai due professionisti. Il ko al Consiglio di Stato – si chiede più di qualcuno – farà cambiare scenari all’interno del vissuto federale? E magari cambierà qualcosa nella gestione – ritenuta, dagli avversari, accentratrice – dell’avvocato Viglione? Domande, per ora, in sospeso…
C’è poi un altro dato di fatto. La sentenza della prima sezione del Tar del Lazio che aveva annullato il provvedimento, escludendo la sussistenza di abuso di posizione dominante e valorizzando, tra l’altro, la mancata impugnazione dei comunicati federali davanti alla giustizia sportiva, l’assenza di prove di comportamenti intimidatori e la discrezionalità tecnica della Figc nella regolazione del settore, aveva avuto come estensore il magistrato Luigi Fanizza, assurto a notorietà perchè il 20 novembre scorso ha rassegnato, dopo una violentissima bufera scoperchiata da inquietanti fatti scoperti dalla redazione della trasmissione “Report” condotta da Sigfrido Ranucci su Raitre, le dimissioni da segretario generale dell’Autorità garante della privacy: da un documento era emerso come avesse chiesto al dirigente del dipartimento informatico di provvedere urgentemente all’estrazione della posta elettronica, degli accessi vpn, degli accessi alle cartelle condivise, degli spazi di rete condivisi, dei sistemi documentali, dei sistemi di sicurezza di tutti i dipendenti dell’Autorità.
Per chi invece si occupa di questioni federal-calcistiche, Fanizza non è certamente un nome sconosciuto. Fino a sette mesi prima che scrivesse la sentenza del Tar, era infatti uno dei componenti della Covisoc, e prima ancora componente del Tribunale federale nazionale (sezione disciplinare, dal 2019 al 2021) e poi nel 2021 componente del Tribunale federale nazionale (sezione vertenze economiche).
Un altro interessante intreccio (ce n’eravamo occupati, proprio alla vigilia della decisione del Consiglio di Stato, leggi qui) tra incarichi calcistico-federali e incarichi nella giustizia amministrativa è quello relativo al prestigioso profilo del professore Luigi Maruotti, dal 2023 presidente del Consiglio Di Stato e dal 4 novembre 2025 (designato) presidente della Commissione federale di Garanzia dopo la nomina approvata dal consiglio Figc su proposta del presidente federale Gravina. Una nomina arrivata – ma sicuramente si sarà trattato di pura e fortuita coincidenza – esattamente un mese prima della discussione del ricorso proposto dall’Agcm per la riforma della sentenza del Tar che aveva annullato il provvedimento assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il giudizio assunto dalla sesta sezione del Consiglio di Stato ha spazzato dubbi e illazioni: niente condizionamenti indiretti, nessuna implicazione dagli intrecci.
Sul merito della questione, invece, ce ne eravamo occupati al tempo (leggi qui). Riassumendo. Con la delibera prot. 0065275 del 18 giugno 2024 l’Autorità aveva accertato la violazione dell’art. 102 del T.F.U.E. e aveva irrogato alla Figc la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 4.203.447,54 (inciso: l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) vieta alle imprese dominanti di adottare comportamenti abusivi, compresi i comportamenti volti a escludere i concorrenti dal mercato).
La decisione era stata presa al termine di un procedimento istruttorio (aperto a maggio 2023) per accertare la sussistenza di eventuali condotte in violazione dell’articolo 102 del T.F.U.E. poste in essere dalla Figc e volte a estendere la propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione degli eventi calcistici a carattere agonistico anche all’attività di organizzazione di eventi e competizioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale nel settore giovanile; comportamenti che sarebbero stati finalizzati ad accrescere il numero dei propri tesserati, ai danni degli enti di promozione sportiva (Eps) e delle associazione sportive dilettantistiche (Asd). Il procedimento era stato originato dalla denuncia di un ente di promozione sportiva – il Centro Nazionale sportivo Libertas, cui poi s’erano affiancati altri soggetti – che si era rivolta all’Antitrust per segnalare come la Figc si fosse mossa per ostacolare le sue affiliate che volevano partecipare a tornei giovanili non agonistici, avviando anche nel marzo del 2023 “accertamenti in merito a tornei presumibilmente non autorizzati, organizzati da Enti di promozione sportiva ed alla eventuale partecipazione agli stessi di tesserati e società affiliate alla Figc” giocati in Campania tra il 2021 e il 2022; da qui sarebbero poi nati deferimenti della Procura federale e giudizi, prima degli organi di giustizia territoriali poi ribaltati della Corte d’appello federale che invece aveva dato ragione alla Procura Figc con l’irrogazione di sanzioni.
L’Agcm aveva accertato le violazioni, e comminato la multa. Il ricorso della Figc al Tar aveva annullato tutto. Nel giudizio scritto da Fanizza (si ribadisce: già membro di un organo Figc, e poi componente Covisoc), si leggeva, ad esempio, come, “i riscontri econometrici depongono in senso diametralmente opposto agli assunti in base ai quali è stata formulata la contestazione di abuso di posizione dominante”, che “gli organi di giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà” in base al comma 2 dell’articolo 45 del codice di giustizia sportiva e che quindi l’accusa che, per favorire il disegno della Figc, la Procura federale (e poi la Corte federale d’Appello) avessero proceduto con i deferimenti, non si tenesse proprio in piedi, e poi, ricollegandosi addirittura alla norma anti-Superlega, “è considerata legittima la possibilità di adottare norme sull’approvazione preventiva delle competizioni…non potendosi affermare che l’adozione di tali norme né tantomeno le sanzioni collegate, costituiscano in via di principio un abuso di posizione dominante”.
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto i quattro motivi del ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato a difesa del provvedimento preso dall’Agcm. Nelle 56 pagine, tra i vari passaggi, si legge, ad esempio.
“In sostanza, la regolazione della F.I.G.C. ha, quindi, escluso la possibilità di una libera partecipazione delle società affiliate alle competizioni e agli eventi organizzati dagli E.P.S., prima in modo assoluto (v. comunicati relativi alle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017), poi condizionato alla previa stipula di una convenzione (v. comunicati relativi alle stagioni sportive 2017/2018-2021/2022) e, in ultimo, imponendo, oltre alla sottoscrizione della convenzione, il rilascio di un’autorizzazione da parte degli uffici della F.I.G.C. In tal modo, la F.I.G.C. ha condizionato l’attività degli E.P.S. alle cui attività non hanno, quindi, potuto partecipare le Società affiliate alla Federazione, rafforzando, per converso, la propria posizione sui mercati di riferimento”.
E ancora. ”Deve escludersi che la regolazione scrutinata dall’A.G.C.M. fosse – nei suoi contenuti – imposta dal C.O.N.I. come necessaria per le finalità essenziali dell’ordinamento sportivo, avendo la F.I.G.C. – come si vedrà di seguito – dapprima rifiutato di sottoscrivere la convezione con gli E.P.S secondo il modello del regolamento C.O.N.I. e poi imposto autonomamente condizioni limitative con i propri comunicati, con conseguente fondatezza nelle deduzioni contenute nei paragrafi 1.4 e 1.5 del ricorso in appello dell’A.G.C.M”.
E infine. “La condotta della F.I.G.C. non può, quindi, ritenersi sorretta da una giustificazione oggettiva o limitata a dettare regole di carattere solo sportivo (nell’interesse generale degli atleti), avendo riverberi notevoli sulle attività economiche degli E.P.S. (in particolare per l’ostacolo alla loro operatività e l’indiretto incentivo a svolgere l’attività degli atleti specie se ultradodicenni prevalentemente in favore di soggetti federati alla F.I.G.C. e per i conseguenti riflessi sugli obblighi assicurativi che vengono generalizzati in assenza di criteri oggettivi di identificazione dell’agonismo con ipotizzabile eccessivo peso sugli E.P.S. mentre tale peso dovrebbe – più ragionevolmente – essere dimensionato ad una oggettiva esigenza dopo il convenzionamento sul modello C.O.N.I .). Né, comunque, questa regolazione può ritenersi proporzionata all’obiettivo sia perché non idonea ad assicurare un’effettiva tutela della salute e la correttezza delle competizioni, sia perché, comunque, funzionale a determinare un’eccessiva limitazione delle attività degli E.P.S. in violazione della previsione di cui all’art.102 del T.F.U.E. E ciò fermo restando quanto già osservato sulla portata di tale regolazione e, in particolare, sulla eccessiva ricomprensione nella regolazione persino di attività svolte da atleti under 12, che corrobora quanto sin qui affermato”.
Figc sconfitta su tutta la linea, e condannata a pagare la salatissima sanzione pecuniaria. Qualcuno chiederà conto a Gravina? E Gravina chiederà conto agli avvocati della sua federazione? O, solo, come pure si vocifera, ai comitati regionali coinvolti nella vicenda?
Intanto, dopo la pubblicazione della sentenza, è arrivata la mano tesa del Coordinamento degli Enti di Promozione sportiva. «La sentenza, oltre a riconoscere e tutelare il ruolo degli EPS all’interno del modello organizzativo italiano, ribadisce, in maniera chiara, come le attività promosse dagli stessi, quali organismi riconosciuti dal CONI, siano pienamente libere e legittime. Si auspica che tale pronuncia possa costituire un riferimento inequivocabile a cui tendere per dare vita ad una nuova stagione dei rapporti tra gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni Sportive Nazionali fondata sulla pari dignità, sulla complementarietà dei ruoli e nel pieno rispetto delle reciproche funzioni sancite nello Statuto Nazionale del Coni. Si ravvisa pertanto la urgente necessità di instaurare un dialogo costruttivo, che coinvolga altresì le Autorità di Governo ed il Comitato Olimpico, volto alla definitiva risoluzione dei contrasti tra gli Eps e le Federazioni sportive ed alla crescita di tutto il sistema sportivo italiano che costituisce ancora un forte baluardo di coesione sociale del Paese».






